Sentenza n. 1479/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente gli importi spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, gli importi spettanti per quattro anni scolastici. Ha dedotto e documentato il passaggio in giudicato della sentenza, la notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre rappresentato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la domanda perché risultavano provati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione. Nel merito, dalla documentazione prodotta non emergeva l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo alla delega e alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il TAR non ha riconosciuto, allo stato, un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario a fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato, nominato un commissario ad acta e valutato, senza riconoscerla, l’ulteriore somma prevista dal comma 4, lett. e).
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda di esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione delle obbligazioni derivanti da una sentenza definitiva giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato entro un termine assegnato dal giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per l’eventualità di persistente inadempimento dell’amministrazione, prevedendo che il commissario si attivi su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta, almeno allo stato, misura idonea a fronteggiare l’eventuale ulteriore inadempimento e può escludere il riconoscimento immediato dell’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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