Sentenza n. 1476/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Padova, Sezione lavoro, recante il riconoscimento dell'anzianità maturata nei servizi non di ruolo e il provvedimento amministrativo del 7 febbraio 2020 che ha riconosciuto l'anzianità pre-ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile dopo la rinuncia del Ministero all'appello. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al computo, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo, con collocazione nella fascia stipendiale corrispondente, ma non aveva quantificato l'anzianità complessiva né individuato i singoli periodi di servizio rilevanti. In sede di ottemperanza la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un'anzianità pre-ruolo pari a diciannove anni alla data della conferma in ruolo, sostenendo quindi l'illegittimità dell'attuazione amministrativa che aveva fatto decorrere il riconoscimento dall'anno scolastico 2001-2002, anche in relazione al termine del 10 luglio 2001 previsto per l'attuazione della direttiva europea richiamata nel giudizio civile. La domanda avrebbe richiesto l'accertamento dei periodi di servizio effettivamente prestati e la verifica dell'estensione temporale della parificazione tra servizio di ruolo e non di ruolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato integralmente le spese. La sentenza civile azionata contiene una condanna generica e non consente di determinare l'anzianità complessiva spettante alla docente; manca quindi un titolo esecutivo liquido, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. La quantificazione richiesta in ottemperanza avrebbe imposto un'articolata istruttoria sul rapporto di lavoro e un'integrazione sostanziale del contenuto della sentenza civile, compresa la decisione sulla rilevanza dei periodi anteriori al 10 luglio 2001. Tali attività non sono meramente esecutive, ma attengono all'accertamento del rapporto di lavoro privatizzato e spettano al giudice ordinario, titolare della giurisdizione sulle questioni sostanziali non decise dal giudice del lavoro. Nell'ottemperanza di una sentenza civile il giudice amministrativo può svolgere soltanto attività esecutiva, senza colmare lacune del giudicato mediante statuizioni integrative o modificative; il potere di integrazione riconosciuto, entro certi limiti, per le sentenze amministrative non è estensibile ai giudicati del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario, nei limiti dei poteri propri del giudice dell'ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo deve recare un diritto certo, liquido ed esigibile; una sentenza civile generica, non quantificabile senza ulteriori accertamenti sul rapporto sottostante, non è idonea a fondare l'ottemperanza richiesta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre previamente alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie il possibile profilo di inammissibilità del ricorso.
art. 74 c.p.a.
È richiamato quale base per la decisione in forma semplificata mediante adesione a precedenti giurisprudenziali pertinenti.
Massime di principio
- Nell'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi a un'attività meramente esecutiva del comando giudiziale e non può integrare, completare o modificare il contenuto della sentenza civile.
- Una sentenza del giudice del lavoro che riconosca genericamente un diritto alla ricostruzione della carriera senza quantificare l'anzianità spettante non costituisce titolo sufficientemente liquido per ottenere, in sede di ottemperanza, la determinazione dei periodi di servizio e della fascia stipendiale.
- Quando l'esecuzione del giudicato civile richiede un'istruttoria sul rapporto di lavoro o la soluzione di questioni sostanziali non decise dal giudice ordinario, la relativa cognizione appartiene al giudice ordinario titolare della giurisdizione sul rapporto privatizzato e non può essere esercitata dal giudice amministrativo dell'ottemperanza.
- Il potere del giudice dell'ottemperanza di colmare lacune del giudicato e adottare statuizioni assimilabili a quelle del giudizio di cognizione, riconosciuto con riferimento alle sentenze amministrative, non si applica all'esecuzione di sentenze del giudice ordinario, poiché il giudice amministrativo non può recuperare in tale sede una cognizione sul rapporto sottostante che gli è preclusa dal riparto di giurisdizione.
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