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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24907/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato libero professionista aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012-2016, sostenendo di non essere soggetto al tributo per mancanza di autonoma organizzazione. L'Ufficio non aveva risposto, formando il silenzio-rifiuto. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo non provata l'assenza di autonoma organizzazione; la CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso salvo il primo acconto 2016, ritenuto tardivo per decadenza. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem, con violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., perché nella domanda di rimborso il contribuente avrebbe dovuto provare i presupposti del rimborso e la CTR non avrebbe valutato gli elementi indicativi dell'autonoma organizzazione. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale censurando l'affermazione di decadenza per il primo acconto 2016, sostenendo che l'istanza era stata presentata il 24.11.2016 e quindi in termine.

La decisione

La Corte ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto la motivazione della CTR gravemente lacunosa e sostanzialmente incomprensibile: il giudice d'appello non aveva effettivamente esaminato la questione della ripartizione dell'onere della prova nella domanda di rimborso IRAP, limitandosi a richiami giurisprudenziali senza valutare i beni strumentali e le spese per collaborazioni professionali concretamente dedotti. Ha inoltre ritenuto non comprensibile l'affermazione di decadenza riferita al primo acconto 2016, perché incompatibile con la data dell'istanza di rimborso e con il periodo considerato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella controversia relativa al rimborso di un tributo, il giudice di merito deve affrontare espressamente la questione della ripartizione dell'onere della prova e valutare in concreto gli elementi allegati dalle parti, non potendo limitarsi a richiami giurisprudenziali astratti.
  • La motivazione è apparente o comunque nulla quando la sentenza non renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito o ometta di prendere posizione sulla questione decisiva devoluta al giudice.
  • In tema di rimborso IRAP richiesto dal professionista per asserita mancanza di autonoma organizzazione, non basta il richiamo a precedenti generali: occorre verificare i beni strumentali effettivamente impiegati e le spese sostenute per collaborazioni o domiciliazioni, ove dedotte in giudizio.
  • Se la sentenza d'appello afferma una decadenza in modo incompatibile con i dati temporali risultanti dagli atti, il relativo capo è affetto da vizio di motivazione e deve essere cassato.
  • Quando vengono accolti sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame da parte di un diverso collegio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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