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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12948/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di euro 55.811,27 richiesto da una società operante nel trasporto pubblico locale per le accise sul cosiddetto gasolio commerciale consumato nel 2° trimestre 2018 da propri autobus alimentati a gasolio. I mezzi erano originariamente omologati come Euro 2, ma la società aveva successivamente installato filtri antiparticolato (FAP), ottenendo annotazioni sulle carte di circolazione che li indicavano come inquadrabili, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, in categorie superiori (Euro 3 o Euro 5). L'Ufficio doganale aveva negato il rimborso ritenendo ostativa la categoria Euro 2 originaria del veicolo, indipendentemente dalla successiva installazione del FAP. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 645, L. n. 208/2015, dell'art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995 e falsa applicazione dell'art. 5 d.m. Trasporti n. 39/2008, sostenendo che la norma fiscale guarderebbe alla categoria Euro effettiva e non alla sola omologazione iniziale, e che il FAP consentirebbe il passaggio a una categoria superiore rilevante anche fiscalmente; 2) violazione dell'art. 7, parr. 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, assumendo che la disciplina nazionale avrebbe ristretto illegittimamente il regime del gasolio commerciale rispetto alla nozione euro-unitaria. La società chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, ai fini dell'agevolazione fiscale sul gasolio per autotrazione, la categoria Euro rilevante è quella attribuita in sede di omologazione del veicolo; la successiva installazione di filtri antiparticolato non modifica la classificazione originaria ai fini fiscali, ma incide solo, e in modo limitato, sul profilo delle emissioni di particolato. Ha inoltre escluso ogni interpretazione estensiva di una norma agevolativa, sottolineandone il carattere eccezionale. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la direttiva 2003/96/CE non impone agli Stati membri di estendere il beneficio del gasolio commerciale a tutti i veicoli e lascia un margine di discrezionalità nella definizione del trattamento agevolato, purché siano rispettati i livelli minimi di tassazione; ne deriva che la disciplina italiana che esclude i veicoli Euro 2 o inferiori non contrasta con il diritto UE. La Corte ha quindi escluso anche la necessità di rinvio pregiudiziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 645, L. 25 dicembre 2015, n. 208

    "non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore"

    La disposizione va riferita alla categoria Euro del veicolo risultante dall'omologazione; i veicoli Euro 2 restano esclusi dal beneficio anche se successivamente dotati di FAP.

  • art. 24-ter d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    "Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria Euro 2 o inferiore"

    La norma conferma che l'agevolazione non si applica ai veicoli Euro 2 o inferiori e che la successiva modifica del mezzo non incide sulla categoria fiscalmente rilevante.

  • art. 5 d.m. Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008

    Richiamato per sostenere che l'installazione del FAP opera solo ai fini della riduzione del particolato e non comporta il mutamento integrale della classe Euro.

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE

    La direttiva consente agli Stati membri di prevedere aliquote differenziate per il gasolio commerciale, ma non impone di estendere il beneficio a tutte le categorie di veicoli; lascia un margine di discrezionalità nazionale nel rispetto dei livelli minimi di tassazione.

  • art. 1 direttiva 2007/46/CE

    L'omologazione CE riguarda la conformità del tipo di veicolo a standard amministrativi e tecnici, inclusi quelli ambientali, e la categoria Euro si collega alla valutazione compiuta in sede di omologazione.

  • art. 3 direttiva 2007/46/CE

    Definisce l'omologazione CE come procedura di certificazione della conformità del tipo di veicolo ai requisiti tecnici pertinenti.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la Corte ha ritenuto non sussistente un contrasto tra disciplina interna e diritto dell'Unione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Entrambi i motivi sono stati formulati come violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato per ribadire il divieto di interpretazione estensiva delle norme agevolative fiscali oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali sul gasolio per autotrazione, la categoria Euro rilevante è quella risultante dall'omologazione originaria del veicolo; un intervento successivo, come l'installazione di un filtro antiparticolato, non modifica di per sé la classificazione fiscale del mezzo.
  • Le norme che prevedono benefici fiscali hanno natura eccezionale e non possono essere applicate in via analogica o estensiva oltre le ipotesi espressamente contemplate dal legislatore.
  • La riduzione di accisa sul gasolio commerciale prevista dal diritto unionale non impone agli Stati membri di estendere il beneficio a tutte le ipotesi possibili, ma lascia un margine di discrezionalità nazionale purché siano rispettati i livelli minimi armonizzati di tassazione.
  • L'installazione di dispositivi anti-particolato può incidere sul profilo emissivo ai fini della circolazione e dei divieti ambientali, ma non comporta automaticamente una nuova classificazione del veicolo in tutte le dimensioni giuridiche rilevanti, in particolare ai fini tributari.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il giudice nazionale esclude un effettivo contrasto tra la disciplina interna e la direttiva UE applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLegge applicabile
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiNullitàOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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