Cassazione Civile, Ordinanza n. 05827/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una esecuzione immobiliare relativa alla quota indivisa di un immobile, in cui, dopo l'esaurimento delle operazioni divisionali, era stata dichiarata l'estinzione del processo esecutivo. La parte esecutata ha proposto reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice dell'esecuzione, lamentando che l'estinzione avrebbe dovuto essere rilevata prima, per un vizio connesso al mancato rispetto delle statuizioni e dei termini imposti al creditore per l'introduzione del giudizio divisorio, e deducendo in via subordinata le conseguenze della mancata riassunzione nei termini della procedura esecutiva, con particolare riguardo alla sorte della somma residuata dalle operazioni divisionali. Il ricorso per cassazione della parte esecutata è affidato a due motivi, entrambi costruiti come violazione dell'art. 632 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., e mirano a ottenere una diversa lettura degli atti di causa e del momento in cui l'estinzione si sarebbe verificata. La controparte resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su quattro motivi, denunciando, tra l'altro, la mancanza di valida procura alle liti, omessa pronuncia su questioni processuali e violazione del contraddittorio, ma tale ricorso incidentale viene poi ritenuto inefficace per tardività.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale perché i motivi si risolvono in una mera contrapposizione alla ricostruzione dei giudici di merito e difettano di specificità: non risultano adeguatamente indicati e illustrati gli atti processuali e i documenti su cui si fondano, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. nella formulazione applicabile ai ricorsi proposti dopo il 1 gennaio 2023. La Corte rileva inoltre che la narrazione del ricorso è poco comprensibile quanto al fatto processuale dedotto e alle conseguenze dell'asserita irrituale instaurazione della causa divisionale, rendendo i motivi inammissibili anche per carenza di chiarezza. Il ricorso incidentale è dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c. perché proposto oltre il termine di impugnazione, senza che operi la sospensione feriale. Le spese sono integralmente compensate e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della sola ricorrente principale.
Norme richiamate
comma 2, prima parte; secondo comma, ultima parte; terzo comma
è la norma richiamata per contestare il momento e le conseguenze dell'estinzione del processo esecutivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa i motivi inammissibili per difetto di specificità e chiarezza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene invocato per denunciare violazione di legge; la Corte osserva che i motivi non contengono una effettiva censura in diritto, ma solo una diversa lettura degli atti.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
richiede la specifica indicazione e illustrazione degli atti, documenti e contratti su cui il motivo si fonda; la Corte lo applica in modo rigoroso e dichiara inammissibile il ricorso principale per difetto di tali requisiti.
è richiamato incidentalmente per evidenziare che non risultano indicati provvedimenti o atti relativi ai beni immobili situati in altra circoscrizione giudiziaria.
è la base per dichiarare inefficace il ricorso incidentale, poiché proposto tardivamente rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata.
è invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; la Corte non esamina nel merito tali censure perché il ricorso incidentale è inefficace.
richiamato nel primo motivo incidentale in tema di perdita di efficacia della procura alle liti; la questione resta assorbita dalla declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale.
richiamato nel ricorso incidentale per contestazioni relative agli atti esecutivi; anche tale profilo resta assorbito.
richiamato nei motivi incidentali e nella parte motivazionale in relazione al reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo; la Corte richiama Sezioni Unite 7877/2022 per affermare che il reclamo ha natura di atto introduttivo di un autonomo procedimento cognitivo.
commi terzo, quarto e quinto
richiamato nel ricorso incidentale con riferimento a questioni endoprocessuali; il motivo resta assorbito.
richiamato nel ricorso incidentale per dedotta violazione del contraddittorio; la censura non viene esaminata nel merito per l'inefficacia dell'impugnazione incidentale.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare nuove argomentazioni difensive e nuove produzioni documentali; profilo assorbito.
art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012
la Corte, richiamando Sez. U 7877/2022, afferma che non si applica al reclamo ex art. 630 c.p.c. l'obbligo di deposito telematico previsto per gli atti endoprocessuali, poiché il reclamo introduce un autonomo procedimento cognitivo.
norma di conversione del d.l. n. 179 del 2012, richiamata con riferimento al regime del deposito telematico.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1 bis
viene applicato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
è richiamato per individuare la formulazione dell'art. 366 c.p.c. applicabile ai ricorsi proposti dopo il 1 gennaio 2023.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che si risolve nella mera contrapposizione alla ricostruzione dei fatti e degli atti compiuta dai giudici di merito, senza una specifica censura in diritto, è inammissibile.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario rispettare l'onere di specifica indicazione e illustrazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda; la sola ampiezza argomentativa non supplisce alla mancanza di specificità.
- L'esposizione dei fatti di causa nel ricorso deve consentire una chiara comprensione del fatto processuale e delle questioni devolute, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di chiarezza e specificità.
- Il reclamo avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo esecutivo, proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., ha natura di atto introduttivo di un autonomo procedimento cognitivo e non di atto endoprocessuale; perciò non si applica l'obbligo di deposito telematico previsto per gli atti del processo esecutivo.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine di impugnazione è inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., con conseguente impossibilità di esaminarne i motivi nel merito.
- Quando l'impugnazione principale è inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
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