Cassazione Civile, Ordinanza n. 36883/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per contributi IVS eccedenti il massimale e relative sanzioni, riferiti agli anni 2011 e 2012. L'ente aveva considerato, ai fini della base imponibile contributiva del lavoratore autonomo iscritto alla gestione, anche i redditi derivanti dalla partecipazione in una società a responsabilità limitata, nonostante tali redditi fossero qualificabili come redditi di capitale e non come redditi d'impresa da attività lavorativa. La corte d'appello ha invece annullato l'atto ritenendo che, per i soci di S.r.l., l'obbligo contributivo sussista solo se vi è attività lavorativa abituale e permanente nell'impresa, non per il mero socio di capitale. In cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa previdenziale e fiscale, sostenendo che la base imponibile dovesse comprendere tutti i redditi percepiti nell'anno dal soggetto iscritto, non solo quelli connessi all'attività lavorativa. Il controricorrente ha resistito chiedendo la conferma della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era conforme a un orientamento di legittimità consolidato secondo cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale per attività lavorativa autonoma, deve includere nella base imponibile i soli redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, restando esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Ne è seguita la condanna dell'ente ricorrente alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale
base della declaratoria di inammissibilità, perché il motivo non si confrontava con un orientamento di legittimità consolidato
richiamato per la definizione camerale del procedimento
art. 1, comma 203, L. n. 662/1996
richiamato dalla decisione di merito come norma che subordina l'obbligo contributivo dei soci di S.r.l. all'attività lavorativa abituale e permanente
invocato dall'ente ricorrente per sostenere una diversa determinazione della base imponibile contributiva
richiamato insieme alla legge di conversione nella censura dell'ente
richiamata dall'ente in connessione con la disciplina del calcolo contributivo
indicato come norma fiscale che definisce i redditi d'impresa da includere nella base imponibile
art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917/1986
indicato come norma che qualifica i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Quando il soggetto è iscritto a una gestione previdenziale per attività lavorativa autonoma, la base imponibile contributiva comprende i redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, ossia quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.
- Restano esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, se manca la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge, non si confronti con un orientamento di legittimità consolidato e univoco sul punto decisivo della controversia.
- Ai fini dell'obbligo contributivo dei soci di società a responsabilità limitata rileva il presupposto dell'attività lavorativa abituale e permanente nell'ambito aziendale, non la mera titolarità di partecipazioni sociali di capitale.
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