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Sentenza

Sentenza del 02/09/2024 n. 23530 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la TARES 2013 sulle superfici occupate dalla società. Ceva chiedeva la detassazione delle aree, sostenendo che vi si producessero prevalentemente imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani e che questi fossero recuperati a proprie spese tramite operatori autorizzati. Con quattro motivi ha contestato, in sintesi, la valutazione delle prove e la motivazione della CTR; la mancata considerazione della denuncia, delle superfici e della pretesa disparità rispetto alla cedente; l’omessa assimilazione comunale dei rifiuti speciali; e l’insufficiente motivazione dell’avviso, che indicava le superfici tassate e l’importo. L’avviso riguardava il periodo dal 1° gennaio al 2 settembre 2013.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: non individuavano un fatto storico decisivo omesso, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e, quanto al secondo, mescolavano vizi eterogenei; inoltre, la questione della mancata assimilazione dei rifiuti non risultava proposta nel merito e non colpiva la ragione decisiva della CTR. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la detassazione eventualmente riconosciuta alla cedente non si trasferiva automaticamente a Ceva e non era stata dimostrata l’identità delle attività e dei presupposti. Il quarto motivo è stato rigettato: la denuncia delle superfici è necessaria per chiedere l’esenzione, ma non basta a provarne i requisiti; inoltre, per l’avviso TARES non era richiesta l’indicazione analitica di ogni ragione del mancato riconoscimento dell’esenzione. La Corte ha precisato che la quota variabile può essere esclusa o ridotta se si dimostrano i presupposti di legge, mentre la quota fissa resta dovuta per intero quando il servizio è effettivamente predisposto e disponibile. Ceva è stata condannata a rifondere al Comune € 1.100 per compensi e € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La memoria del Comune è stata dichiarata inammissibile perché l’atto di costituzione non conteneva le ragioni difensive necessarie per valere come controricorso.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni difensive

    Il vizio riguarda l’omissione di un fatto storico, non la mancata condivisione di argomenti difensivi o la diversa valutazione delle prove. Il fatto deve inoltre essere decisivo, ossia tale che una sua diversa considerazione avrebbe determinato con certezza un esito diverso.

  • Artt. 366 e 370, comma 2, cod. proc. civ.

    la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell' art. 366 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 370, comma secondo, stesso codice), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.

    Per replicare al ricorso per cassazione occorre un controricorso che esponga le ragioni di infondatezza delle censure. Un semplice atto di costituzione privo di tali argomentazioni non vale come controricorso e non consente il deposito di memorie.

  • Art. 62, commi 2 e 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , art. 62 , commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese)

    L’esenzione non si presume: chi la invoca deve provare le caratteristiche delle aree e, se rilevante, la produzione di rifiuti speciali e il loro smaltimento a proprie spese. La mera denuncia o la produzione prevalente di rifiuti speciali non dimostra il requisito richiesto per le superfici interessate.

  • Art. 70, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    la denuncia rappresenta solo la condizione per poter richiedere l'esenzione ovvero la riduzione tariffaria, ex art. 70 D.Lgs. 507/1993 , gravando sul contribuente l'onere di dimostrare l'esclusiva produzione dei rifiuti speciali e, di poi, l'avvio al recupero a proprie spese.

    La presentazione della denuncia è un adempimento necessario per chiedere l’agevolazione, ma non prova di per sé il diritto all’esenzione o alla riduzione: il contribuente deve dimostrare anche i presupposti sostanziali e l’avvio al recupero a proprie spese.

  • Art. 3, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    in quota variabile, non dovuta o ridotta allorquando il contribuente provi di produrre in maniera esclusiva rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate

    La quota variabile può essere esclusa o ridotta se è provata la produzione esclusiva, nelle superfici interessate, di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati e il loro autonomo smaltimento tramite operatori autorizzati.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    in quota fissa, dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio

    Nel quadro TARES considerato dalla Corte, la quota fissa finanzia i costi generali del servizio e resta dovuta per intero per le superfici detenute, indipendentemente dalla quantità o qualità dei rifiuti prodotti, purché il servizio sia effettivamente predisposto e messo a disposizione.

  • Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall' art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione...

    L’atto impositivo deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in modo da rendere comprensibile la pretesa e consentire al contribuente di difendersi. La Corte applica tuttavia tale obbligo insieme alla disciplina specifica degli avvisi in materia di rifiuti.

  • Art. 71, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    l' art. 71 , comma secondo, del D.Lgs. 15 novembre 1993 , n. 15 novembre 1993, n. 507, (nel testo vigente ratione temporis) obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo

    Per la tassa sui rifiuti, l’avviso deve indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, ma non deve riportare formula di calcolo e dati analitici ulteriori. Non è inoltre necessario motivare specificamente il mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente possibile, salvo circostanze concrete che rendano indispensabile una motivazione espressa.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La detassazione o riduzione per rifiuti speciali è un’eccezione alla regola generale di imponibilità: il contribuente deve provare in modo puntuale quali superfici ne beneficiano, la natura dei rifiuti prodotti e, quando richiesto, il loro recupero o smaltimento tramite operatori autorizzati. Non basta dimostrare una produzione prevalente di rifiuti speciali.
  • La denuncia delle superfici escluse è necessaria per chiedere l’agevolazione, ma non sostituisce la prova dei suoi presupposti; sono rilevanti documenti riferiti alle aree e ai rifiuti specifici, quali formulari, MUD, contratti e fatture.
  • La quota variabile TARES può essere esclusa o ridotta nei casi provati di produzione esclusiva di rifiuti speciali alle condizioni di legge; la quota fissa resta dovuta per intero se il servizio comunale è effettivamente disponibile, poiché finanzia costi generali e collettivi.
  • Un’agevolazione riconosciuta a una precedente impresa o cedente non si trasferisce automaticamente al subentrante: occorre dimostrare l’identità dell’attività, delle superfici e dei presupposti che giustificano il trattamento fiscale.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico, discusso e decisivo; non consente di chiedere una nuova valutazione dei documenti né di qualificare come omesso un fatto che il giudice ha esaminato, sebbene lo abbia valutato diversamente.
  • Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo quelle rilevabili d’ufficio; chi le prospetta deve indicare dove e quando siano state dedotte nei precedenti gradi.
  • L’avviso sui rifiuti non deve necessariamente contenere ogni dettaglio del calcolo o le ragioni del mancato riconoscimento di tutte le esenzioni astrattamente ipotizzabili, ma deve fornire gli elementi richiesti dalla disciplina applicabile e permettere di comprendere e contestare la pretesa.

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