Cassazione Civile, Sentenza n. 40827/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della deliberazione assembleare del 3 gennaio 2012 del Condominio La Grand'Ourse, per presunte irregolarità nella convocazione e nella costituzione dell'adunanza, carenze nella verbalizzazione dei quorum e contestazione della copertura della materia del contendere da una successiva deliberazione dell'8 dicembre 2012; il ricorso sviluppava quattro motivi di cui tre riguardanti la regolarità formale della convocazione e del verbale e il quarto relativo alla ripartizione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (relativi a convocazione e verbalizzazione dei quorum), ha accolto il terzo motivo (che censurava la decisione della Corte d'appello secondo cui la delibera dell'8 dicembre 2012 avrebbe fatto cessare la materia del contendere con efficacia retroattiva) e ha dichiarato assorbito il quarto motivo (spese). Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione perché riesamini la questione alla luce dei principi affermati; ha altresì rinviato la determinazione delle spese di cassazione e disposto che la Corte d'appello si pronunci anche sulle spese delle fasi precedenti.
Norme richiamate
Richiama le maggioranze e i quorum necessari per la validità delle deliberazioni condominiali; la Corte conferma che la preventiva convocazione è requisito essenziale e che la verifica dei quorum può essere effettuata anche attraverso elementi integrativi al verbale quando consentano di ricostruire con certezza le quote e i voti
Norma richiamata in tema di legittimazione ad impugnare le deliberazioni; la pronuncia ribadisce che solo il condomino pretermesso dalla convocazione può chiedere l'annullamento per mancata comunicazione e che su di lui grava l'onere di allegare e provare l'omessa comunicazione
Norma richiamata nel contesto del procedimento assembleare (forma e verbalizzazione); utilizzata congiuntamente ad altre disposizioni per valutare la regolarità formale del procedimento
Indica l'amministratore come soggetto di regola incaricato della convocazione; la sentenza lo utilizza per richiamare l'obbligo di avviso agli aventi diritto
Applicata per analogia al principio secondo cui la sostituzione della delibera impugnata con una successiva può far cessare la materia del contendere solo se la nuova delibera abbia identico contenuto sostanziale; se diversa nella portata organizzativa, la nuova deliberazione non ha effetto sanante retroattivo sulla precedente
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma emergenziale sulle decisioni adottate in camera di consiglio (richiamata per descrivere la forma di trattazione del ricorso durante la fase di camera di consiglio)
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese processuali; nella vicenda l'eventuale censura sulle spese del primo grado è stata assorbita dalla cassazione e rinviata al giudice di merito
Richiamato in tema di compensazione spese; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'annullamento parziale della sentenza impugnata
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione delle spese; la Corte non ha deciso nel merito essendosi dichiarata l'assorbimento della relativa censura
D.P.R. 115/2002, art. 13 co.1 quater
Richiamato in connessione alle regole sulla liquidazione delle spese; come per gli altri profili di liquidazione, la questione è assorbita dal rinvio disposto dalla Corte
Massime di principio
- La regolarità della convocazione assembleare è requisito essenziale per la validità della deliberazione: tuttavia la prova della regolare convocazione può essere fornita anche con documenti integrativi (es. distinta delle raccomandate, foglio presenze) che consentano l'individuazione dei partecipanti e delle rispettive quote millesimali
- Solo il condomino effettivamente pretermesso dalla convocazione ha legittimazione a impugnare la deliberazione per mancata comunicazione; su di lui grava l'onere di allegare e provare l'omessa ricezione dell'avviso
- La mancanza nel verbale dell'elenco nominativo dei partecipanti o della sottoscrizione non è necessariamente causa di annullabilità se esistono altri elementi che permettono di verificare i quorum e i voti (possibilità di ricostruzione 'aliunde')
- La successiva deliberazione assembleare può far cessare la materia del contendere soltanto se ha contenuto sostanzialmente identico a quella impugnata (effetto sanante retroattivo). Se la nuova deliberazione ha portata diversa o organizzativa nuova, i suoi effetti decorrono dal momento in cui è stata adottata e non estinguono automaticamente l'impugnazione della precedente
- Le questioni accessorie relative alla liquidazione delle spese, se collegate a una statuizione poi cassata, saranno riconsiderate dal giudice di rinvio in funzione dell'esito definitivo del giudizio
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