Cassazione Penale, Ordinanza n. 10927/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP di Palermo che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata, deducendo sette profili: 1) nullità o inutilizzabilità dell'alcoltest per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, con asserita violazione delle norme sulle attività di polizia giudiziaria e difetto di motivazione; 2) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) illegittimo diniego delle attenuanti generiche e motivazione illogica; 4) errata determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; 5) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 6) mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità; 7) insufficienza e incoerenza della motivazione complessiva. La Corte di appello ha poi convertito l'atto in ricorso per cassazione per l'inappellabilità della sentenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o non specifici, richiamando la giurisprudenza consolidata in tema di avviso al conducente sottoposto ad etilometro, art. 131-bis c.p., attenuanti generiche, dosimetria della pena, sospensione condizionale e lavori di pubblica utilità. Ha inoltre escluso che potesse essere dichiarata l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. in presenza di ricorso inammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'alcoltest, alla particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche, alla pena, alla sospensione condizionale e ai lavori di pubblica utilità, evidenziando che la sentenza di merito era sorretta da motivazione logica, coerente e conforme a diritto. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
configura la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave; nel caso concreto la pena è stata commisurata tenendo conto del significativo superamento della soglia
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non è automatica, ma rimessa alla valutazione discrezionale del giudice
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo o del danno; nel caso concreto è stata esclusa per la gravità delle modalità del fatto
criterio guida per la valutazione della gravità del fatto, della pena e della concedibilità dei benefici; il giudice può motivare anche sinteticamente sugli elementi ritenuti rilevanti
richiamato dalla difesa per sostenere la nullità o inutilizzabilità dell'accertamento; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza
richiamato dalla difesa in relazione alle attività urgenti di polizia giudiziaria; la Corte ha escluso violazioni
richiamato dalla difesa per l'avviso difensivo prima dell'alcoltest; la Corte ha ritenuto sufficiente la menzione dell'avviso negli atti di polizia giudiziaria
richiamato per gli obblighi di documentazione degli atti urgenti di polizia giudiziaria
indicato come forma di redazione degli atti di polizia giudiziaria
norma sulla sospensione condizionale della pena, la cui concessione è stata esclusa in ragione della prognosi sfavorevole
richiamato in tema di sospensione condizionale della pena
richiamato nel motivo difensivo in relazione alla condanna e alla motivazione
richiamato nel motivo difensivo in relazione alla condanna e alle spese
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, in assenza di assenza di colpa
la Corte ha affermato che l'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere provato anche attraverso la menzione negli atti di polizia giudiziaria o la deposizione dell'operante, senza necessità di verbalizzazione contestuale al momento esatto dell'etilometro.
- L'eventuale omissione dell'avviso al conducente sottoposto all'alcoltest non determina di per sé una nullità di ordine generale né l'inutilizzabilità del risultato dell'esame.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va valutata con giudizio complessivo su modalità della condotta, grado della colpevolezza e pericolo o danno, potendo il giudice fondare il diniego anche su pochi elementi decisivi quando il fatto presenti concrete connotazioni di pericolosità.
- La concessione delle attenuanti generiche non è automatica e può essere legittimamente negata in presenza di assenza di elementi positivi; l'ammissione del fatto o lo stato di incensuratezza, da soli, non sono sufficienti.
- La determinazione della pena tra minimo edittale e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se sorretta da arbitrio o manifesta illogicità.
- La sospensione condizionale della pena dipende da una prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato; il giudice può valorizzare precedenti specifici e non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- L'applicazione dei lavori di pubblica utilità non è automatica, ma richiede una valutazione di meritevolezza del condannato, compiuta alla luce della gravità del fatto e della prognosi sulla recidiva.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, non può essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio di impugnazione per superamento del termine massimo previsto dall'art. 344-bis c.p.p.
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