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Sentenza

Sentenza del 23/09/2022 n. 27935 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società impugnarono avvisi di accertamento (IRES e IRAP, con riferimento al 2006) che, in seguito a PVC della Guardia di Finanza, avevano disconosciuto la deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento iscritto nel 2004 per Euro 30.168.138 derivante dall'acquisto del ramo d'azienda "T.". L'ufficio contestò l'esistenza del costo dell'avviamento sostenendo che il corrispettivo era in realtà riferibile alla rivalutazione di una partecipazione del 12% nel Consorzio Cepav 2 (aggiudicatario di importanti opere ferroviarie) e che il ramo presentava patrimonio negativo e beni di scarso valore; perciò l'avviamento sarebbe inesistente o sovrastimato. Le società contestarono inoltre questioni procedurali relative alla decadenza dell'azione di accertamento e all'esistenza di un giudicato implicito derivante da una precedente sentenza sulla registrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativo all'avviso IRES (per effetto della domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 13, non perfezionata entro i termini) e, con riferimento all'avviso IRAP per il 2006, ha rigettato il ricorso delle società. In particolare la Corte ha ritenuto legittima la pronuncia della CTR che: (i) ha escluso la decadenza dell'azione accertatrice perché il termine era raddoppiato alla luce di una notitia criminis; (ii) ha ritenuto che il valore attribuito all'avviamento fosse sproporzionato e verosimilmente riconducibile al prezzo pagato per la partecipazione al Consorzio Cepav 2; (iii) ha escluso che il giudicato sull'imposta di registro si estendesse automaticamente all'IRAP. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e le soccombenti condannate al pagamento delle spese di cassazione (oltre effetti della estinzione sul processo IRES).

Norme richiamate

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13

    La domanda di definizione agevolata pendente e il mancato perfezionamento della procedura entro il termine previsto hanno determinato l'estinzione del processo relativo all'avviso IRES; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento addizionale previsto da tale norma nei confronti della parte impugnante non vittoriosa, nei termini già chiariti dalla giurisprudenza citata.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2

    La norma fissa il termine triennale per l'accertamento relativo ad altri tributi ai fini dell'imposta di registro; la Corte ha però ritenuto che il richiamo a tale termine era inapplicabile al caso IRAP qui in esame.

  • Art. 2426 c.c.; art. 2424 c.c.; art. 2427 c.c.; art. 2423 c.c.

    I principi contabili e civilistici sull'iscrizione dell'avviamento: l'avviamento acquisito a titolo oneroso può essere iscritto entro i limiti del costo sostenuto; l'amministrazione finanziaria può sindacare la correttezza e la veridicità della ripartizione del prezzo di acquisto tra le componenti, rilevando iscrizioni inesistenti o sopravalutate.

  • OIC 24 (paragrafi 54-58)

    Fornisce la nozione contabile di avviamento e i criteri per la sua iscrizione e determinazione: può essere acquisito a titolo oneroso e il suo valore si determina per differenza tra prezzo complessivo e valore corrente degli altri elementi trasferiti; richiama il principio della recuperabilità del costo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 103, comma 3 (ex art. 68, comma 3)

    Disciplina fiscale dell'ammortamento dell'avviamento in relazione al valore di bilancio; la Corte richiama la giurisprudenza che consente all'Amministrazione di contestare la deducibilità qualora l'avviamento risulti inesistente o sovrastimato.

  • Art. 2697 c.c.

    Si riferisce alla disciplina sulla prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta della ricorrente di nuovo sindacato dei fatti già valutati nel merito (divieto di revisione sommaria dei fatti in Cassazione).

  • Art. 2909 c.c.

    Principio della cosa giudicata: la Corte ha spiegato i limiti dell'efficacia del giudicato nel contenzioso tributario, escludendo l'estensione del giudicato sulla registrazione all'IRAP, salvo casi di collegamento e unicità delle imposte.

  • Cassazione e giurisprudenza richiamata (es. Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476; Cass. 16/04/2008, n. 9950; Cass. 13/07/2020, n. 14872; Cass. 16/06/2006, n. 13916)

    Richiami giurisprudenziali che chiariscono: limiti di sindacabilità della motivazione in sede di legittimità; possibilità per l'Amministrazione di sindacare la ripartizione del prezzo tra componenti di un'azienda; limiti e condizioni dell'efficacia del giudicato tra tributi diversi.

Massime di principio

  • Se esiste una notitia criminis il termine di decadenza dell'azione di accertamento può essere raddoppiato: non sempre quindi la prescrizione triennale decorre semplicemente dalla registrazione dell'atto.
  • L'Amministrazione finanziaria può sindacare la corretta rappresentazione contabile della ripartizione del prezzo pagato per un'azienda o ramo d'azienda e negare la deducibilità/ammortamento se prova che l'avviamento è inesistente o sovrastimato.
  • L'iscrizione in bilancio e l'approvazione assembleare non impediscono all'Erario di contestare fiscalmente la veridicità o correttezza dei valori contabilizzati.
  • Un giudicato formato su una imposta (es. imposta di registro) non si estende automaticamente ad altra imposta (es. Irap), salvo che le imposte siano giuridicamente e sostanzialmente collegate in modo da riguardare lo stesso oggetto e disciplina unitaria.
  • In sede di Cassazione non è consentito chiedere la revisione di valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito salvo vizio giuridico manifesto; i profili di fatto già valutati sono inammissibili come motivo di diritto.
  • L'iscrizione dell'avviamento richiede il rispetto dei principi contabili (OIC 24) e civilistici (art. 2426 c.c. ecc.); la sua quantificazione deve risultare congrua rispetto agli altri elementi trasferiti e alla situazione patrimoniale del ramo acquisito.
  • La presentazione di una domanda di definizione agevolata, se non perfezionata o non trattata nei termini, può determinare l'estinzione del processo con conseguenze sulle spese a carico della parte che le ha anticipate.

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