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Sentenza

Sentenza del 23/09/2022 n. 27916 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e accessori relativi agli anni 2007-2008 basati su indagini bancarie: contestazione della legittimità/ motivazione delle autorizzazioni alle indagini bancarie, contestazione dell'attribuzione alle scritture aziendali di movimenti registrati su conti intestati all'amministratore unico (socio di maggioranza), inversione dell'onere della prova, esclusione dall'imponibile di alcuni costi presumibilmente correlati ai maggiori ricavi accertati e mancata motivazione in ordine all'adesione dell'Ufficio alle risultanze dei verbali della Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'autorizzazione per indagini bancarie abbia funzione organizzativa tra uffici e la sua mancata esibizione non invalida gli avvisi salvo la prova della sua materiale assenza e del concreto pregiudizio. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, sussiste una presunzione relativa che versamenti e prelevamenti bancari costituiscano ricavi, superabile solo con prove specifiche e concrete del contribuente; la CTR ha valutato fattualmente che i conti intestati all'amministratore, titolare del 95% delle quote, erano in realtà riferibili all'impresa e che la documentazione prodotta non superava la presunzione. Le questioni sollevate circa l'onere della prova, la motivazione della CTR e la deducibilità dei costi sono state considerate, in massima parte, come rimproveri di rivalutazione dei fatti di merito e quindi inammissibili. Il ricorso è stato condannato alle spese (Euro 10.000 per compensi oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 32

    Fondamento della presunzione relativa secondo la quale movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti) sono riconducibili a ricavi d'impresa; presunzione superabile solo con prova concreta e specifica del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 37, comma 3

    Richiamato dal ricorrente in tema di indagini bancarie; la Corte però distingue tra funzione organizzativa dell'autorizzazione e sua insussistenza materiale.

  • D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 19

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di motivazione degli atti impugnati; la doglianza sulla presunta carenza motivazionale è stata ritenuta inammissibile perché mira in realtà a rinnovare la valutazione dei fatti.

  • D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 36

    Richiamato in relazione alla motivazione della CTR: la Corte ha richiamato il principio che le censure che in realtà chiedono la rivalutazione dei fatti sono inammissibili in Cassazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Norma sull'onere della prova richiamata; la Corte ha confermato il riparto probatorio consolidato nelle indagini bancarie: grava sul contribuente l'onere di fornire prove specifiche per superare la presunzione.

  • Codice civile, art. 2729

    Richiamato nella doglianza del contribuente in tema di prova; la Corte non ha ritenuto sussistere inversione dell'onere della prova alla luce degli accertamenti di merito.

  • D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 109

    Richiamato in tema di determinazione del reddito d'impresa in quanto connesso alla normativa fiscale; la questione relativa alla deducibilità dei costi è stata valutata come questione di fatto non sindacabile in Cassazione.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva e deducibilità; la Corte ha ritenuto che la prova documentale non fosse idonea a contestare l'accertamento.

  • L. n. 212 del 27 luglio 2000, art. 7

    Richiamato nella censura sulla motivazione dell'Ufficio; la Corte ha affermato che la motivazione per relationem al verbale della Guardia di Finanza non è di per sé illegittima se non arreca pregiudizio al contraddittorio.

  • L. n. 241 del 7 agosto 1990, art. 3

    Richiamato in relazione al principio di trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte ha confermato che il richiamo al verbale non implica mancanza di motivazione autonoma quando l'Ufficio condivide le risultanze e ciò non pregiudica il contribuente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Riferimento formale sulla facoltà di trattenere/versare contributo unificato aggiuntivo; la sentenza dà atto dell'applicabilità delle disposizioni per il contributo unificato.

Massime di principio

  • La richiesta/autorizzazione interna per svolgere indagini bancarie ha funzione organizzativa tra uffici: la sua mancata esibizione non invalida automaticamente l'accertamento, salvo prova della sua materiale assenza e di concreto pregiudizio al contribuente.
  • Le movimentazioni bancarie godono di una presunzione relativa di riconducibilità a ricavi (art.32 DPR 600/1973); spetta al contribuente fornire prove concrete e specifiche (registrazioni contabili, documenti di spesa con beneficiari, giustificativi) per superarla.
  • La semplice intestazione dei conti al legale rappresentante non impedisce che tali conti siano ritenuti riferibili all'impresa, soprattutto se l'amministratore è socio di controllo e i flussi sono riconducibili agli affari sociali; la valutazione è di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto.
  • La motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza, è ammessa se l'Ufficio condivide le risultanze e il contribuente non subisce pregiudizio nel contraddittorio; non costituisce di per sé mancanza di motivazione.
  • In sede di Cassazione sono inammissibili censure che, sotto veste di violazione di legge o carenza motivazionale, mirino in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; la gravità dell'invalidità della motivazione deve essere reale e non frutto di mere supposizioni.
  • Se il contribuente non dimostra in modo specifico che costi dedotti sono effettivamente correlati e già contabilizzati rispetto ai maggiori ricavi contestati, la deducibilità può essere negata; l'asserita esistenza di costi va provata con documentazione idonea.

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