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Sentenza

Sentenza del 23/09/2022 n. 705 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna

ICI - Fabbricati in corso di costruzione - Ampliamento fabbricato esistente - Esenzione - Non spettanza - Applicabilità disciplina aree fabbricabili. Non è esente dall'ICI il fabbricato in corso di costruzione, non ultimato né in concreto utilizzato, accatastato in catasto fabbricati nella categoria fittizia F/3, il quale insiste su un corpo di fabbrica già esistente ed assoggettato ad ICI, di cui costituisce sopraelevazione. Salva la possibilità per l'Ente impositore di contestare la correttezza del classamento nella menzionata categoria, l'imposta dovuta è determinata considerando quale base imponibile il valore della frazione di cubatura, ovvero dell'area edificatoria, senza tenere conto del valore del fabbricato in corso di costruzione, a nulla valendo che i sottostanti piani siano occupati da immobili completati

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Conteso il regime di esenzione dall'ICI per un fabbricato in corso di costruzione (non ultimato e non concretamente utilizzato) accatastato nella categoria fittizia F/3, realizzato come sopraelevazione di un corpo di fabbrica già esistente e già assoggettato a ICI. Il ricorrente pretendeva (implicitamente) l'esenzione del nuovo volume non ultimato; l'ente impositore sostiene la tassabilità secondo la disciplina relativa alle aree fabbricabili o alla frazione di cubatura.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che il fabbricato in corso di costruzione, ancorché non ultimato e non concretamente utilizzato e classificato in catasto nella categoria fittizia F/3, non è esente dall'ICI quando costituisce sopraelevazione di un fabbricato preesistente soggetto a imposta. L'imposta dovuta va determinata considerando come base imponibile il valore della frazione di cubatura ovvero dell'area edificatoria (cioè la quota di cubatura/area relativa alla sopraelevazione), senza tener conto del valore del fabbricato in corso di costruzione. Il fatto che i piani sottostanti siano occupati da immobili completati non impedisce la tassazione della frazione di cubatura; resta comunque salva la possibilità per l'ente impositore di contestare il corretto classamento in categoria F/3.

Norme richiamate

  • ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)

    L'imposta si applica anche alle fattispecie riconducibili a frazioni di cubatura/aree edificabili; un fabbricato in corso di costruzione classificato F/3 e realizzato come sopraelevazione non gode dell'esenzione invocata dal contribuente.

  • Regole catastali - categoria fittizia F/3

    La qualificazione catastale F/3 (fabbricato in corso di costruzione) non determina automaticamente esenzione dall'ICI quando la costruzione costituisce ampliamento/sopraelevazione di un immobile già soggetto a tassazione; tuttavia l'ente può sempre impugnare/contestare il corretto classamento.

Massime di principio

  • Un fabbricato in corso di costruzione classificato F/3 che costituisce sopraelevazione/ampliamento di un edificio già soggetto a ICI non è automaticamente esente dall'imposta.
  • La base imponibile, in casi di sopraelevazione/nuova cubatura, può essere determinata sul valore della frazione di cubatura o sull'area edificabile relativa, senza includere il valore del fabbricato non ultimato.
  • La presenza di piani sottostanti completati e occupati non esclude la tassazione della nuova cubatura: l'utilizzazione concreta del volume aggiunto è valutata separatamente.
  • Resta sempre facoltà dell'ente impositore di contestare il classamento catastale (F/3) se ritiene errata la qualificazione, posto che il corretto inquadramento influisce sulla determinazione dell'imposta.
  • In situazioni simili conviene verificare: a) la classificazione catastale effettiva e la sua correttezza; b) se la nuova cubatura è considerabile frazione autonoma o mera parte dell'esistente; c) possibilità di ricorso o di istanze di rettifica catastale prima di impugnare l'avviso di accertamento.

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