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Sentenza

Sentenza del 23/09/2022 n. 2836 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Revocazione - Errore di fatto - Notifica del ricorso - Errata valutazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Istanza di revocazione per errore di fatto, prospettando che la Commissione Regionale aveva errato nel ritenere in atti mancante la notifica dell'appello al contribuente, mentre risulterebbe prodotta la PEC inviata al difensore; contestazione anche della valutazione del merito relativa all'idoneità della nota ASP a giustificare la riduzione prevista dall'art.14, comma 20.

La decisione

Il Collegio ammette il ricorso per revocazione per l'errore di fatto relativo alla valutazione della notifica. Sul merito accoglie l'appello del Comune: ritiene che la nota dell'ASP non sia idonea a dimostrare i requisiti di "insalubrità e di pericolo per le persone" previsti dall'art.14 co.20 L.214/11 e quindi riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ridotto la pretesa tributaria al 20%. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 120,00 per tutti i gradi di giudizio. Viene inoltre disposta la sospensione dei termini per il ricorso in Cassazione ex art. 398 c.p.c., comma IV, e art. 1, comma II, D.Lvo n.546/92.

Norme richiamate

  • art. 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamata in relazione alla motivazione degli atti impositivi; il vizio di motivazione era parte delle censure iniziali del contribuente ma non decisivo nella revocazione qui esaminata.

  • art. 3, Legge n. 241/1990

    Rinvocata in ordine ai principi del procedimento amministrativo e alla necessità di motivazione degli atti, contestata dal contribuente nella fase di merito.

  • art. 14, comma 20, D.L. 201/2011 (richiamato come L.214/11 nel testo)

    La norma prevede criteri per la riduzione del tributo in presenza di situazioni di insalubrità/pericolo determinate da accertamenti sanitari. Il Collegio ha ritenuto che la sola nota dell'ASP prodotta non fosse sufficiente a dimostrare i presupposti richiesti dalla norma, quindi ha negato la riduzione.

  • art. 398 c.p.c., comma IV

    Norma processuale relativa alla sospensione dei termini per il ricorso per cassazione in presenza di revocazione; il Collegio ha ravvisato i presupposti per sospendere tali termini.

  • art. 1, comma II, D.Lvo n. 546/1992

    Richiamato in connessione alla disciplina dei termini e dei rimedi nel processo tributario; utilizzato per motivare la sospensione dei termini per il ricorso alla Cassazione.

Massime di principio

  • Un errore di fatto relativo alla valutazione della notifica (es. mancanza di accertamento documentale della PEC) giustifica l'ammissione del ricorso per revocazione se l'errore è decisivo per la decisione.
  • La prova della notifica via PEC al difensore va documentata in modo chiaro e rintracciabile negli atti (ricevute, registri pubblici, evidenze di consegna). La loro assenza può portare all'accoglimento di una revocazione.
  • Sulla riduzione del tributo prevista dall'art.14 co.20 è necessaria documentazione sanitaria che attesti espressamente la sussistenza di condizioni di insalubrità e pericolo per le persone; note generiche dell'ASP possono non essere ritenute sufficienti.
  • In caso di accoglimento dell'appello dell'ente impositore e di riforma della riduzione, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della parte vittoriosa.
  • L'accertamento di un errore di fatto in sede di revocazione permette al giudice di esaminare anche il merito della controversia originaria quando l'errore ha inciso sulla decisione impugnata.
  • La presentazione di istanze di revocazione può giustificare la sospensione dei termini per il ricorso in Cassazione ai sensi delle norme processuali citate.

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