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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27401/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione ai sensi della legge Pinto per la durata ritenuta irragionevole di un giudizio civile di opposizione all'esecuzione, pendente dal 2004 al 2018. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile la domanda per tardività, ritenendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 4 l. n. 89/2001: secondo quel giudice, la sentenza d'appello del processo presupposto era divenuta definitiva il 19 dicembre 2018, perché la notifica della sentenza a uno dei litisconsorti aveva fatto decorrere il termine breve per impugnare anche nei confronti degli altri. Con l'unico motivo di ricorso la parte istante ha denunciato violazione di varie norme processuali e dell'art. 4 l. n. 89/2001, sostenendo che la notifica nei confronti di un diverso litisconsorte si era perfezionata solo il 19 gennaio 2019 e che, comunque, la definitività andava verificata in relazione al passaggio in giudicato della decisione per tutte le parti, non alla sola decadenza di una di esse.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha cassato il decreto della Corte d'appello di Potenza perché il giudice di merito aveva individuato erroneamente il dies a quo del termine semestrale per la domanda di equa riparazione: non doveva guardarsi alla sola decadenza dall'impugnazione di una parte in conseguenza della notifica della sentenza, ma al momento in cui la decisione del processo presupposto era divenuta definitiva, cioè non più impugnabile con rimedi ordinari da nessuna delle parti. In un processo con pluralità di parti, la definitività coincide con il passaggio in giudicato formale della sentenza. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    richiamato quale rimedio di opposizione avverso il decreto in materia di equa riparazione.

  • art. 4 l. n. 89/2001

    il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla decisione definitiva del processo presupposto, intesa come provvedimento che conclude e rende non più pendente il processo.

  • art. 375, comma 2, n. 2-quater, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio nel regime ratione temporis applicabile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per l'applicazione del testo processuale ratione temporis.

  • art. 325 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso in relazione al termine breve di impugnazione.

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento del giudice di merito sul decorso del termine breve dopo notifica della sentenza.

  • art. 328 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso in tema di impugnazioni dopo la notifica della sentenza.

  • art. 300 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso.

  • art. 330, comma 1, c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso in tema di notificazione dell'impugnazione.

  • art. 286 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso.

  • art. 328, comma 2, c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso.

  • art. 1722, n. 4, c.c.

    invocato nel motivo di ricorso.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per individuare le impugnazioni ordinarie che devono più non essere esperibili affinché la decisione sia definitiva.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato nell'eccezione di inammissibilità respinta dalla Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    menzionato dalla Corte per chiarire che le contestazioni del controricorrente attenevano al merito della censura, non alla sintesi dei fatti di causa.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel motivo di ricorso quale parametro convenzionale sottostante alla tutela per irragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la "decisione definitiva" di cui all'art. 4 l. n. 89/2001 coincide con il provvedimento che rende il processo non più pendente, e, se si tratta di sentenza di merito, con il suo passaggio in giudicato formale.
  • Quando il processo presupposto è caratterizzato da pluralità di parti, la decorrenza del termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione non può essere ancorata alla sola decadenza dall'impugnazione di una delle parti a seguito della notifica della sentenza: occorre verificare che la sentenza non sia più impugnabile con i rimedi ordinari da nessuna delle parti.
  • Il principio dell'unitarietà del termine di impugnazione nei processi inscindibili non consente di far decorrere il termine breve nei confronti di tutte le parti sulla base della notificazione eseguita da o verso una sola di esse, dovendosi considerare anche il diritto delle altre parti a ricevere la notificazione della sentenza come presupposto per il termine breve.
  • Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti è infondata quando dal ricorso emergono i fatti sostanziali e processuali essenziali della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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