Cassazione Civile, Ordinanza n. 21943/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione/affitto dell'azienda editoriale del quotidiano "l'Unità" e dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990, che prevedevano il passaggio alla società subentrante di un numero limitato di giornalisti, poi ampliato da 25 a 27. La giornalista resistente aveva agito sostenendo di essere stata illegittimamente esclusa dalla selezione, anche per asserita discriminazione politica, chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società cessionaria/subentrante ex art. 2932 c.c. e, in subordine, il risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione netta mensile e alla tredicesima dal 1.7.2015 fino alla sentenza. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di costituzione del rapporto e riconosciuto il risarcimento; la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 32 c.c.l.g., assumendo la carenza di interesse ad agire della lavoratrice perché, in occasione del colloquio selettivo, avrebbe manifestato contrarietà alla linea politica della testata, esercitando la clausola di coscienza; 2) violazione degli artt. 1362 c.c. e 6 c.c.l.g., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato gli accordi del 10.6.2015 e attribuito rilievo a un presunto piano editoriale conforme all'art. 6 c.c.l.g., nonostante l'accordo richiamasse solo il piano editoriale presentato dal direttore e non anche il comitato di redazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione della carenza di interesse ad agire era preclusa dal giudicato implicito: la decisione di primo grado aveva già pronunciato nel merito della domanda della lavoratrice, presupponendo la sussistenza dell'interesse ad agire, e la società non aveva specificamente impugnato tale profilo in appello. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla mancanza del piano editoriale, considerato parametro oggettivo essenziale per la selezione dei giornalisti da trasferire, e l'eventuale richiamo all'art. 6 c.c.l.g. era solo argomentazione aggiuntiva. Inoltre, la censura sull'interpretazione degli accordi era formulata in modo generico, senza specificare i canoni ermeneutici asseritamente violati né il modo concreto della loro violazione. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'interesse ad agire costituisce requisito per la proposizione della domanda ed è rilevabile d'ufficio, salvo giudicato sul punto.
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è inammissibile.
evocato dalla ricorrente quale base della clausola di coscienza del giornalista; la Corte non ne esamina la portata nel merito.
richiamato per la domanda di costituzione giudiziale del rapporto di lavoro subordinato, rigettata nei gradi di merito.
richiamato quale fondamento del preteso passaggio automatico della lavoratrice alle dipendenze della cessionaria; la Corte non rivede l'accertamento di merito sul punto.
norma che disciplina gli accordi sindacali nelle cessioni d'azienda; nel caso, gli accordi in deroga hanno previsto criteri selettivi per il passaggio dei giornalisti.
richiamato quale regola ermeneutica contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e mancata aggredizione della ratio decidendi.
richiamato nel contesto dell'interpretazione degli accordi e del piano editoriale; la Corte lo considera solo come argomento rafforzativo della motivazione di merito.
l'accertamento di merito sulla mancanza del piano editoriale è coperto da doppia conforme e non è sindacabile in cassazione nei limiti indicati.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali.
Massime di principio
- La carenza di interesse ad agire, pur rilevabile d'ufficio, non può essere fatta valere in cassazione quando la decisione di primo grado ha già deciso nel merito presupponendo implicitamente la sussistenza dell'interesse e tale profilo non sia stato specificamente devoluto in appello, per effetto del giudicato implicito.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Non è censurabile in cassazione la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale a quella accolta dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia fornito un'interpretazione plausibile e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se le censure colpiscono un argomento solo accessorio o non decisivo, il motivo è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme di merito, l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito non è sindacabile in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
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