Cassazione Civile, Ordinanza n. 34528/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi all'esito di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973. La contribuente ha impugnato gli atti davanti alla CTP di Milano, che ha respinto il ricorso; in appello la CTR Lombardia ha accolto solo parzialmente le doglianze. In Cassazione la contribuente ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., da un lato, la nullità dell'accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, ritenuto dalla ricorrente già necessario anche prima della modifica del 2010 dell'art. 38; dall'altro, ha censurato la valutazione della CTR sulla prova contraria, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe considerato la disponibilità complessiva del nucleo familiare alla data del 31.12.2004 e che il giudice di merito avrebbe motivato in modo apodittico sul difetto di prova idonea.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Quanto al contraddittorio preventivo, ha richiamato il principio per cui, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo previsione specifica; nell'accertamento sintetico, tale obbligo è stato introdotto dall'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione del 2010, applicabile però solo dal periodo d'imposta 2009, sicché gli accertamenti relativi ad annualità anteriori restano validi anche senza contraddittorio preventivo. Quanto alla prova contraria, la Corte ha osservato che la CTR ha effettivamente esaminato la documentazione prodotta e l'ha ritenuta solo parzialmente idonea a dimostrare che il maggior reddito fosse costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; ha quindi escluso che vi sia stato omesso esame di fatti decisivi, ribadendo che la valutazione di merito non è sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 4; comma 6; comma 7
Nel testo si afferma che, per l'accertamento sintetico, il comma 7 introdotto nel 2010 prevede il contraddittorio preventivo ma si applica solo dal periodo d'imposta 2009; per le annualità precedenti l'accertamento è legittimo anche senza contraddittorio. Il comma 6 impone al contribuente di provare che il maggior reddito accertato deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Sono le norme invocate per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che le censure integrino i vizi dedotti.
Ha modificato l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introducendo la disciplina richiamata sul contraddittorio e sulla nuova scansione dell'accertamento sintetico.
Legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata per l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'art. 38.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico relativo a periodi d'imposta anteriori al 2009 non sussiste, per i tributi non armonizzati, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in mancanza di una specifica previsione normativa applicabile ratione temporis.
- Quando il contribuente contesta un accertamento sintetico deducendo la disponibilità di risorse familiari o di provenienza non reddituale, grava su di lui l'onere di provare disponibilità, entità e durata di tali risorse, producendo elementi documentali idonei a rendere plausibile che esse abbiano finanziato o potuto finanziare le spese contestate.
- Ai fini della prova contraria nel redditometro non è sufficiente allegare genericamente l'esistenza di risorse ulteriori: occorre dimostrare che il maggior reddito accertato sia riferibile, in tutto o in parte, a redditi esenti o a redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
- La valutazione della sufficienza della prova documentale e dell'attendibilità degli elementi forniti dal contribuente è giudizio di merito non rivalutabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente e non meramente assertiva.
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