Cassazione Civile, Ordinanza n. 19623/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento suppletivo di diritti doganali emesso a seguito di controllo a posteriori su una bolletta doganale relativa a merci dichiarate di origine/provenienza Bangladesh e fruite in regime di esenzione o trattamento preferenziale. L’Ufficio ha revocato l’agevolazione perché il certificato FORM A è risultato non veritiero e non valido secondo la competente autorità estera. La società ha impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario, ma il ricorso e poi l’appello sono stati rigettati. In cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. per avere il giudice tributario valorizzato risultanze istruttorie asseritamente acquisite senza le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale, una volta emersi indizi di reato; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione della prova, poiché la CTR avrebbe letto in modo incompleto la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, omettendo di trarne l’asserito errore attivo dell’Ufficio doganale e il conseguente affidamento del contribuente; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere il giudice di appello apprezzato liberamente la sentenza penale assolutoria quale elemento probatorio; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, per avere escluso la prova dell’errore attivo dell’autorità doganale e della buona fede del debitore, nonostante la ricorrente sostenesse di aver dimostrato un legittimo affidamento sull’operato dell’autorità doganale di Taranto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la netta distinzione tra processo penale e processo tributario e precisando che l’art. 220 disp. att. c.p.p. impone il rispetto delle regole penali solo ai fini dell’applicazione della legge penale, mentre in materia tributaria sono utilizzabili anche elementi indiziari acquisiti irritualmente, salvo inutilizzabilità espressamente prevista o violazione di diritti fondamentali costituzionali. Ha dichiarato inammissibili, e comunque infondati, il secondo e terzo motivo, perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione di merito della sentenza penale assolutoria e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell’errore di percezione, qui insussistente. Ha infine respinto il quarto motivo, ribadendo che il regime preferenziale doganale richiede la regolarità formale e sostanziale dei documenti di origine; che la deroga al recupero a posteriori ex art. 220, par. 2, lett. b), CDC opera solo se concorrano cumulativamente errore dell’autorità competente, non riconoscibilità dell’errore secondo la diligenza professionale dell’importatore e osservanza delle formalità doganali; che l’onere di provare tali presupposti grava sul contribuente; e che nella specie non risultava alcun errore attivo dell’autorità doganale, ma soltanto un controllo iniziale formale e successivo recupero a posteriori dopo l’emersione della falsità dei certificati.
Norme richiamate
"quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della 'applicazione della legge penale'"
Le garanzie del codice di procedura penale richiamate dalla norma operano solo ai fini penali e non impediscono, nel processo tributario, l’utilizzazione di elementi indiziari anche se acquisiti irritualmente, salvo i casi di inutilizzabilità espressamente previsti o di lesione di diritti fondamentali.
"prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte"
L’errore di percezione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o aventi contenuto oggettivamente e inequivocabilmente diverso; non copre la mera diversa valutazione del materiale probatorio.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito.
L’onere di provare i fatti impeditivi del recupero a posteriori, inclusi l’errore dell’autorità doganale e la sua non riconoscibilità, grava sul contribuente che invoca la deroga.
Le presunzioni semplici non possono sovvertire la regola per cui il contribuente deve dimostrare i presupposti della deroga al recupero doganale.
La prova per presunzioni è ammessa solo nei limiti in cui consenta di dimostrare in modo adeguato i fatti costitutivi dell’eccezione invocata dal contribuente.
art. 220, par. 2, lett. b), CDC
La deroga alla contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede cumulativamente: errore dell’autorità competente, errore non ragionevolmente riconoscibile dall’importatore in buona fede e osservanza delle prescrizioni doganali; manca la deroga se il certificato è falso e non vi è un errore attivo dell’autorità.
La diligenza richiesta all’importatore professionale va commisurata alla natura professionale dell’attività esercitata e comprende il controllo esigibile sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, ma il testo disponibile è troncato e non consente di ricostruire integralmente la statuizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la disciplina di inutilizzabilità propria del processo penale non si applica automaticamente: l’amministrazione e il giudice possono utilizzare elementi anche irritualmente acquisiti, salvo una specifica preclusione tributaria o la lesione di diritti fondamentali costituzionali.
- L’errore di percezione censurabile in cassazione non coincide con la diversa valutazione delle prove: ricorre solo se il giudice assume come esistente una prova inesistente o attribuisce a un documento un contenuto oggettivamente diverso da quello reale.
- La sentenza penale resa in un procedimento parallelo non è di per sé dirimente nel giudizio tributario, specie quando oggetto, regole probatorie e presupposti di accertamento siano diversi.
- In materia doganale, il recupero a posteriori dei dazi è la regola quando i certificati di origine/provenienza risultino falsi o inattendibili; la deroga ex art. 220, par. 2, lett. b), CDC è eccezionale e richiede la prova cumulativa dei presupposti normativi.
- L’importatore professionale che invoca la buona fede deve dimostrare di aver agito con la diligenza esigibile rispetto alla propria attività, verificando per quanto possibile la veridicità delle informazioni e dei certificati rilasciati all’estero.
- Per configurare l’errore dell’autorità doganale idoneo a impedire il recupero a posteriori non basta una mera inerzia o mancata rilevazione di irregolarità: occorre un errore attivo dell’autorità competente, non ragionevolmente riconoscibile dal debitore diligente.
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