Cassazione Civile, Ordinanza n. 21718/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Le lavoratrici erano state assunte da una società in house poi confluita nella società resistente mediante chiamata diretta, con lettere del 6 maggio 2009 e dell'1 luglio 2009, senza previo esperimento di procedure di selezione o verifica dei titoli. In primo grado e in appello avevano chiesto di accertare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con condanna della società a corrispondere le retribuzioni maturate o, in subordine, al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo che l'assunzione fosse avvenuta in violazione dell'art. 18 d.l. n. 112/2008, applicabile alle società a partecipazione pubblica operanti nel servizio pubblico locale, e che tale violazione comportasse la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1418 c.c. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) erronea affermazione dell'immediata operatività dell'art. 18, senza attendere i regolamenti governativi previsti dall'art. 23-bis, comma 10; 2) erronea affermazione che la violazione dell'art. 18 determini la nullità del contratto; 3) erronea esclusione della natura innovativa dell'art. 19, commi 2 e 4, d.lgs. n. 175/2016, ritenuto invece confermativo della disciplina del 2008; 4) violazione dell'art. 1338 c.c. per l'affermazione della conoscibilità della nullità del contratto da parte delle ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui l'art. 18 d.l. n. 112/2008, nel testo applicabile ratione temporis, è norma immediatamente precettiva e impone alle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali di reclutare il personale con procedure concorsuali o comunque selettive, secondo i criteri dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001. L'omissione di tali procedure incide sul momento genetico del contratto e ne determina la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c., non una mera responsabilità dei dirigenti. La Corte ha anche escluso che l'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 abbia portata innovativa, qualificandolo come disposizione meramente esplicativa/confermativa di una nullità già desumibile dal sistema. Conseguentemente è stato confermato il rigetto delle domande di prosecuzione del rapporto e delle pretese economiche delle lavoratrici, con loro condanna alle spese e obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1; comma 2; comma 2 bis
norma immediatamente precettiva che impone alle società a partecipazione pubblica il rispetto di procedure concorsuali o selettive per il reclutamento del personale; la sua violazione determina nullità del contratto di lavoro.
art. 23-bis, comma 10, d.l. n. 112/2008
i regolamenti governativi previsti da tale disposizione non condizionano l'immediata operatività dell'art. 18, comma 1.
è il parametro dei criteri di reclutamento richiamato dall'art. 18 per le società partecipate, imponendo procedure concorsuali o selettive improntate a trasparenza e imparzialità.
la violazione di una norma imperativa che vieta la stipulazione del contratto in assenza di procedure selettive determina nullità virtuale del contratto di lavoro.
la previsione espressa della nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento non è innovativa, ma confermativa di un principio già desumibile dall'ordinamento.
la Corte esclude che possa escludersi la conoscibilità della nullità; la conoscenza del divieto legale è presunta in quanto la norma è accessibile alla generalità dei cittadini.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, il reclutamento del personale deve avvenire mediante procedure concorsuali o selettive conformi ai criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità; l'assunzione diretta in violazione di tali regole incide sulla validità del contratto e ne determina la nullità.
- La nullità del contratto di lavoro deriva anche da norme imperative che vietano la stipulazione in assenza di requisiti o procedure prescritte, trattandosi di un vizio genetico dell'atto e non di mera fonte di responsabilità risarcitoria.
- La disciplina introdotta dal d.l. n. 112/2008 è immediatamente applicabile nei limiti temporali fissati dalla legge di conversione, senza che la mancata emanazione di regolamenti attuativi possa paralizzarne l'efficacia precettiva.
- La successiva previsione espressa di nullità contenuta nel d.lgs. n. 175/2016 può avere funzione chiarificatrice o confermativa di un principio già ricavabile dal sistema, senza necessariamente innovare la disciplina previgente.
- Quando la legge impone procedure di reclutamento a tutela di interessi pubblici e costituzionali, non è ammissibile la conversione del rapporto nullo in rapporto a tempo indeterminato per effetto della sola esecuzione del contratto.
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