Cassazione Civile, Ordinanza n. 06634/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione sindacale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione davanti al TAR Campania di una serie di atti regionali: una delibera di Giunta che modificava l’organizzazione interna dell’Ufficio speciale Avvocatura regionale, una successiva delibera che revocava un precedente concorso per 6 posti di dirigente area legale e destinava quei posti a una nuova procedura selettiva, il decreto di approvazione del bando della nuova procedura e un regolamento regionale. La federazione ricorrente nel giudizio amministrativo sosteneva che tali atti fossero illegittimi perché, sotto la veste della necessità di attuare il PNRR, avrebbero in realtà introdotto una stabilizzazione di personale già interno e destinatario di incarichi fiduciari, oltre a violare varie norme costituzionali, legislative e regolamentari. La Regione, in questa sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha sostenuto che la procedura non avesse natura concorsuale ma fosse una mera stabilizzazione di personale già in servizio, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La federazione ha resistito chiedendo la conferma della giurisdizione amministrativa. Nel corso del procedimento la Regione ha anche comunicato la revoca parziale degli atti impugnati in sede amministrativa e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, ma la Corte ha rilevato che ciò non precludeva la decisione sulla giurisdizione in sede di regolamento.
La decisione
La Corte ha respinto la tesi della Regione e ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, nel regolamento preventivo di giurisdizione, non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta revoca degli atti, perché resta comunque da decidere la sola questione di giurisdizione. Nel merito del riparto, la Corte ha valorizzato il petitum sostanziale: la federazione non rivendicava direttamente un diritto all’assunzione, ma contestava la legittimità di atti amministrativi che avevano inciso sulla possibilità di partecipare al concorso originario per dirigente area legale. La procedura contestata non è stata qualificata come mera stabilizzazione, poiché prevedeva un bando, una selezione comparativa e valutazioni discrezionali sulle competenze, elementi che la rendono riconducibile all’esercizio di potere autoritativo e dunque alla giurisdizione amministrativa. La causa è stata quindi rimessa al giudice amministrativo.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dalla Regione per sostenere la censura sul riparto di giurisdizione, ma non accolto dalla Corte come fondamento per spostare la controversia al giudice ordinario.
art. 103 Cost.
Richiamato dalla Regione in tema di giurisdizione; la Corte ha applicato il criterio del petitum sostanziale per confermare la giurisdizione amministrativa.
Evocato dalla Regione per contestare la giurisdizione amministrativa; la Corte ha ritenuto che la controversia investisse atti autoritativi impugnabili davanti al giudice amministrativo.
Richiamato dalla Regione per qualificare il rapporto come attinente a incarichi dirigenziali fiduciari già in essere.
Richiamato dalla Regione per sostenere la giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all’assunzione/stabilizzazione; la Corte ne ha escluso l’applicazione perché la procedura non era una mera stabilizzazione.
art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001
È la base normativa della procedura selettiva; la Corte ha valorizzato che essa prevede bando, prova comparativa e valutazioni discrezionali, non una semplice verifica di requisiti.
Richiamato dalla Regione come norma attuata dalla procedura; la Corte ha osservato che la selezione non si esaurisce in una stabilizzazione priva di discrezionalità.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Invocato dalla parte ricorrente nel giudizio amministrativo tra i motivi di illegittimità degli atti revocatori.
Invocato per denunciare la violazione della separazione tra indirizzo politico e gestione.
artt. 56, comma 4, e 66 dello Statuto regionale
Richiamati per contestare l’incompetenza della Giunta e la violazione della distinzione tra funzioni politiche e gestionali.
art. 1, commi 1, 2 e 3, l. reg. n. 14/2022
Richiamata per fondare la nuova procedura e la revoca del concorso precedente; la Corte ha esaminato la procedura come selezione comparativa, non come mera stabilizzazione.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
Invocato in relazione alla dedotta illegittimità costituzionale della legge regionale.
art. 51 Cost.
Richiamato nel quadro delle censure di costituzionalità formulate nel ricorso amministrativo.
art. 97 Cost.
Richiamato per contestare la legittimità degli atti regionali e della procedura selettiva.
art. 123 Cost.
Richiamato tra le norme costituzionali asseritamente violate.
Massime di principio
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione la Corte decide solo sulla giurisdizione e non può pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere o su altre questioni di merito che richiedono valutazioni sostanziali.
- Il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo va determinato in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formulazione formale delle domande.
- Quando la domanda mira all’annullamento di atti amministrativi che incidono sulla possibilità di partecipare a una procedura selettiva pubblica, la controversia resta nel perimetro della giurisdizione amministrativa se il bene della vita fatto valere è l’eliminazione dell’atto lesivo e non l’immediato conseguimento dell’assunzione.
- La giurisdizione ordinaria per le controversie relative a stabilizzazioni o assunzioni senza concorso ricorre solo quando l’amministrazione si limita a verificare requisiti predeterminati dalla legge, senza esercitare alcun potere discrezionale; se invece vi è un bando, una selezione comparativa e una valutazione esperienziale, la controversia ha natura pubblicistica.
- La qualificazione di una procedura come 'stabilizzazione' non dipende dal nomen iuris o dalla prospettazione della parte pubblica, ma dalla struttura concreta del procedimento e dalla presenza o meno di attività valutative e discrezionali.
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