Cassazione Civile, Ordinanza n. 23073/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
Un contraente aveva stipulato una polizza assicurativa sulla vita di tipo index linked, denominata "Carige index - miglior indice", versando un premio unico di euro 75.000. Dopo il decesso del contraente, i suoi eredi avevano agito per ottenere la restituzione del premio, con gli interessi e le cedole maturate, sostenendo in via principale l'obbligo di rimborso della somma versata e, in via subordinata, la violazione degli obblighi informativi da parte dell'assicuratore e dell'intermediario bancario. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva accolto l'impugnazione degli eredi, valorizzando la contraddittorietà e fuorvianza dell'informativa resa al cliente: nella brochure e negli estratti conto era indicata una garanzia di rimborso del 100% del capitale alla scadenza, mentre il fascicolo informativo conteneva indicazioni diverse sui rischi di investimento. La società assicuratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, lamentando che non fossero indicate le norme violare e la base giuridica dell'obbligo restitutorio; 2) violazione della disciplina applicabile, sostenendo che il contratto fosse una polizza vita disciplinata dal codice delle assicurazioni e non dal TUF, che gli obblighi informativi previsti erano stati rispettati con la consegna del fascicolo informativo e del prospetto, e che la giurisprudenza UE qualificasse tali polizze come contratti assicurativi; 3) falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, deducendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato il contratto come finanziario invece che assicurativo, nonostante l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e consentiva di individuare la ratio decidendi, ravvisata nella violazione degli obblighi informativi a tutela del cliente. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di decisività rispetto alla ratio decidendi, il secondo e il terzo motivo: la corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla sola mancata consegna del fascicolo informativo o sul problema della qualificazione astratta del contratto, ma sulla specifica contraddittorietà tra fascicolo informativo, brochure e estratti conto, ritenuti informazione fuorviante e violazione degli obblighi informativi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione sussiste solo in caso di anomalia motivazionale radicale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente il sindacato di legittimità per nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o apparente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per dedurre violazione di legge e falsa applicazione
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione della disciplina dell'intermediazione finanziaria dai contratti assicurativi
art. 109 d.lgs. n. 174 del 1995
richiamato quale disciplina applicabile alle polizze vita all'epoca della stipulazione
richiamati per censurare l'interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito
indica la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014
richiamata per delimitare i casi di anomalia motivazionale rilevanti ai fini della nullità
Cass. n. 10333 del 2018
richiamata dalla corte d'appello sulla natura della polizza vita rispetto al rischio assunto dall'assicuratore o dall'assicurato
Massime di principio
- La nullità della sentenza per vizio di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi in senso materiale o sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentarne l'eventuale insufficienza o non condivisibilità.
- Per censurare efficacemente una decisione di merito occorre colpire la specifica ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia; censure che attengano a profili diversi e non incidano sulla ragione decisoria sono prive di decisività e inammissibili.
- In materia di polizze vita e prodotti collegati a indici o strumenti finanziari, la controversia può essere decisa sulla concreta informazione resa al cliente: la contraddittorietà tra fascicolo informativo, brochure, estratti conto e altre comunicazioni può integrare violazione degli obblighi informativi, indipendentemente dalla corretta qualificazione astratta del contratto.
- Quando il giudice di merito fonda la condanna restitutoria sulla fuorviante rappresentazione del prodotto offerta al contraente, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale accertamento fattuale e non limitarsi a contestare la disciplina applicabile o la consegna formale della documentazione.
- Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del contenuto negoziale o delle risultanze documentali se la corte territoriale ha individuato una specifica violazione informativa come fatto costitutivo della responsabilità o dell'obbligo restitutorio.
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