Cassazione Civile, Ordinanza n. 19468/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da alcune cartelle di pagamento relative a IRPEF e ILOR per gli anni d'imposta 1983 e 1984. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame del contribuente ritenendo decaduta l'Amministrazione dal potere di controllo e liquidazione sulla base dell'art. 39, comma 3, l. n. 413 del 1991. Su ricorso dell'Amministrazione, questa Corte aveva cassato quella decisione con rinvio, ritenendo tempestiva la cartella. Nel giudizio di rinvio la CTR ha respinto l'appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, limitandosi però a esaminare la sola questione della decadenza dell'Ufficio e considerando assorbite le altre doglianze di merito già proposte in primo grado e riproposte in appello. Il contribuente ricorre quindi per cassazione con quattro motivi: con il primo denuncia contraddittorietà intrinseca del dispositivo, omesso esame dell'atto di appello e difetto di motivazione; con il secondo deduce violazione di legge sulla pretesa tardività del ricorso introduttivo; con il terzo lamenta l'omesso esame dell'argomentazione principale, il travisamento del motivo e il difetto di motivazione; con il quarto deduce travisamento e difetto di motivazione. Il cuore della censura accolta è che il giudice di rinvio avrebbe dovuto riesaminare tutte le impugnazioni già proposte, senza considerarle genericamente assorbite, non essendo la contumacia della parte nel giudizio di rinvio sufficiente a far presumere una rinuncia implicita all'impugnazione.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla violazione delle regole del giudizio di rinvio: una volta cassata la precedente sentenza di appello, il giudice di rinvio doveva riesaminare tutte le questioni devolute in appello e non solo quella oggetto della cassazione, potendo ritenere una rinuncia implicita soltanto in presenza di comportamenti univoci incompatibili con la volontà di coltivare l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Indica il vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Viene richiamato per i motivi relativi a omesso esame, travisamento e difetto di motivazione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
Regola il giudizio di rinvio dopo cassazione; la Corte richiama il fatto che nel rinvio le parti mantengono le posizioni del primo appello.
art. 39, comma 3, l. n. 413 del 1991
È la norma sulla quale verteva la precedente cassazione; la Corte ricorda l'orientamento secondo cui il controllo delle dichiarazioni integrative e la liquidazione delle imposte devono avvenire entro il termine di decadenza previsto dalla disciplina richiamata.
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Indicato come termine di decadenza applicabile al controllo e alla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni integrative, nel testo vigente ratione temporis.
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come termine finale del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, applicabile dal 1992 secondo la giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio le parti conservano le posizioni processuali assunte nel giudizio di appello originario e non hanno l'onere di riproporre nuovamente le impugnazioni già formulate.
- Il giudice di rinvio deve esaminare tutte le questioni e i motivi di appello già devoluti, salvo che vi sia una rinuncia all'impugnazione espressa o comunque desumibile da comportamenti inequivoci e univoci incompatibili con la volontà di coltivarla.
- La contumacia della parte nel giudizio di rinvio non vale di per sé come rinuncia implicita all'impugnazione né consente di considerare assorbite le censure non esaminate.
- In presenza di cassazione con rinvio limitata a una specifica questione, il giudice di rinvio non può restringere il proprio esame alla sola questione oggetto della cassazione se nel fascicolo risultano ulteriori motivi di appello ritualmente devoluti e non rinunciati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19404/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →