Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10357/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un comune ha richiesto l'ICI per l'anno d'imposta 2010, ritenendo omesso il versamento in relazione a immobili di cui la contribuente risultava comproprietaria per il 33,33%. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello della contribuente, ritenendo motivato l'avviso e non provata l'esenzione per abitazione principale. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativo all'assetto catastale degli immobili e alla loro destinazione ad abitazione principale; 2) violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, per asserita carenza di motivazione dell'avviso e per mancata spiegazione del mancato riconoscimento dell'esenzione; 3) violazione dell'art. 1 d.l. 93/2008 e dell'art. 5 del regolamento comunale, sostenendo che l'immobile era dimora/residenza abituale e quindi esente da ICI; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al Comune provare la non spettanza dell'agevolazione; 5) violazione della tariffa forense del d.m. 55/2014, contestando la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato per la preclusione derivante dalla doppia conforme e perché i fatti dedotti risultavano comunque esaminati dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato perché l'avviso era motivato nei suoi elementi essenziali e non era richiesto di spiegare il mancato riconoscimento dell'esenzione, gravando sul contribuente la prova dei presupposti dell'agevolazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, oltre che infondato per mancanza di prova dell'abitazione principale. Il quarto motivo è stato respinto perché l'onere di provare la causa di esenzione incombe sul contribuente, non sul Comune. Il quinto motivo è stato respinto perché la liquidazione delle spese, compresa la fase di trattazione/istruttoria, era contenuta nei limiti tabellari applicabili. La Corte ha condannato inoltre la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, richiamando l'art. 96, comma 3, c.p.c., ha ravvisato un abuso del processo e disposto una condanna sanzionatoria in favore del Comune; ha anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile quando opera la doppia conforme e il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, anche nel processo tributario.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel censurare la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve riportare o riassumere i passaggi dell'atto necessari al controllo di legittimità, pena l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente; non occorre l'esposizione delle ragioni del mancato riconoscimento di esenzioni.

  • art. 1 d.l. 27 maggio 2008, n. 93

    La deduzione dell'abitazione principale attiene al merito e deve essere provata dal contribuente ai fini dell'esenzione da ICI.

  • art. 5 del regolamento comunale

    Invocato dalla parte per l'esenzione, ma la Corte lo considera irrilevante in mancanza di prova della destinazione ad abitazione principale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la sussistenza di una causa di esenzione o agevolazione tributaria grava sul contribuente, non sull'ente impositore.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    La liquidazione delle competenze entro i valori tabellari non è sindacabile in cassazione; la fase istruttoria è compresa nella fase di trattazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Può essere applicata anche in cassazione in presenza di abuso del processo; indice sintomatico è il ricorso su controversia di scarso valore, privo di questioni giuridiche o nomofilattiche, e palesemente inammissibile o infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, la parte soccombente deve versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'eccezione di omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile in cassazione quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto fattuale e il ricorrente non dimostra la diversità delle rispettive rationes decidendi.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica i dati essenziali della pretesa tributaria e consente al contribuente di comprendere e contestare an e quantum debeatur; non è necessario che l'atto esponga anche le ragioni del mancato riconoscimento di esenzioni o agevolazioni.
  • Chi invoca un'esenzione o agevolazione tributaria deve allegarne e provarne i presupposti di fatto; non incombe sull'ente impositore la prova negativa della loro insussistenza.
  • La qualificazione di un immobile come abitazione principale integra un fatto costitutivo dell'agevolazione e non un elemento della motivazione dell'avviso: la sua deduzione incide sul merito della lite e richiede prova specifica.
  • La liquidazione delle spese processuali, se contenuta nei limiti dei parametri tariffari applicabili, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non è censurabile in cassazione, salvo il divieto di liquidazioni meramente simboliche.
  • In cassazione può essere ravvisato abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., quando l'impugnazione, di valore economico molto modesto, sia costruita senza questioni di rilievo giuridico o nomofilattico e si risolva in una riproposizione di questioni di merito già definite come infondate o inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.