Cassazione Civile, Ordinanza n. 21182/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata con cui un soggetto aveva trasferito in via fiduciaria a una società un consistente pacchetto azionario, con previsione del ritrasferimento delle azioni al fiduciante a richiesta, e secondo la sentenza di merito senza che il prezzo fosse stato effettivamente corrisposto. In seguito la società aveva esercitato il recesso dalla partecipazione societaria, rendendo impossibile il ritrasferimento delle azioni, sicché il fiduciante aveva chiesto la restituzione dei titoli o, in subordine, il controvalore. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello l'aveva accolta, liquidando una somma a titolo di controvalore delle azioni e condannando la società alle spese. In cassazione il soccombente principale ha dedotto, in sintesi: (1) contrasto tra dispositivo e motivazione sul momento di valutazione delle azioni; (2) violazione del contraddittorio e della disciplina della CTU per mancata considerazione delle osservazioni del consulente di parte; (3) violazioni nella valutazione peritale e nell'uso di documentazione contabile e infrannuale; (4) omessa motivazione sulle critiche alla CTU; (5) erronea mancata liquidazione di interessi e rivalutazione; (6) liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari. La controparte ha proposto ricorso incidentale lamentando, in estrema sintesi, che la corte d'appello avrebbe valorizzato in modo errato la questione del mancato pagamento del corrispettivo e avrebbe introdotto una nuova versione della scrittura, oltre a vizi di interpretazione del contratto e omesso esame del fatto del pagamento. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi del ricorso principale tranne quello sulle spese, che ha accolto; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Decidendo nel merito sul punto accolto, ha rideterminato le spese di primo e secondo grado nel rispetto dei minimi del d.m. n. 55 del 2014, confermando per il resto la sentenza impugnata e compensando le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto solo il sesto motivo del ricorso principale, relativo alla liquidazione delle spese processuali sotto i minimi tariffari senza motivazione, cassando la sentenza limitatamente a tale capo e decidendo nel merito con rideterminazione delle spese di primo e secondo grado secondo i minimi del d.m. n. 55 del 2014. Tutti gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili; il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in capo alla ricorrente incidentale, in quanto soccombente sul ricorso incidentale.
Norme richiamate
norma processuale che ha introdotto il rito sommario di cognizione, utilizzato in primo grado per la domanda di restituzione/controvalore delle azioni
richiamato come parametro della censura sulla CTU e sul contraddittorio tecnico
richiamato per contestare l'uso da parte del CTU di documenti acquisiti senza consenso della controparte
richiamato in relazione al principio del contraddittorio
richiamato nel motivo concernente la CTU e l'uso delle risultanze documentali
richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica d'ufficio
richiamato nel ricorso incidentale per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel ricorso incidentale come norma del rito sommario
richiamato nel ricorso incidentale come norma del rito sommario
richiamato per denunciare una pretesa nullità processuale derivante da contrasto tra motivazione e dispositivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, invocata per diversi vizi processuali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per omesso esame di fatti decisivi e per vizi motivazionali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per violazione o falsa applicazione di legge sostanziale o processuale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
usato dalla Corte come regola decisiva di ammissibilità: il ricorso deve indicare specificamente documenti, atti, rilievi tecnici e contegni processuali richiamati a fondamento delle censure
richiamato nel motivo sugli interessi e sulla rivalutazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato nel motivo sugli accessori del credito, senza scrutinio nel merito per inammissibilità della censura
richiamato nel motivo sugli interessi di somme dovute, senza esame nel merito per inammissibilità della censura
richiamato nel motivo di ricorso incidentale sull'interpretazione della scrittura fiduciaria; la Corte ha escluso che potesse essere utilizzato per trasformare in questione ermeneutica un accertamento di fatto sul pagamento del prezzo
richiamati per sostenere una diversa lettura della scrittura privata; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a rimettere in discussione un accertamento di fatto
richiamato in relazione all'onere probatorio sulla circostanza del pagamento del corrispettivo e all'interpretazione della scrittura
richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha applicato il d.m. n. 55 del 2014 e i minimi tariffari
richiamato per la regolazione delle spese di lite
la Corte ha affermato che la liquidazione del compenso deve avvenire tra minimo e massimo della tariffa, con motivazione se ci si discosta ulteriormente; ha censurato la liquidazione sotto il minimo senza motivazione
richiamata nel secondo motivo principale in tema di termini e deposito di atti/contestazioni nella fase della CTU
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale soccombente
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura che in sostanza mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile se viene mascherata come vizio di nullità, violazione processuale o vizio motivazionale.
- Quando si censura una sentenza che recepisce una CTU, è necessario indicare in modo specifico e localizzare gli atti, le osservazioni di parte e i passaggi della consulenza rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per violazione del requisito di specificità del ricorso.
- Le critiche alla consulenza tecnica devono risultare tempestivamente devolute al giudice di merito e mantenute fino alla precisazione delle conclusioni; in mancanza, si presumono abbandonate.
- Le regole di interpretazione del contratto non possono essere usate per sovvertire un accertamento di fatto sulla effettiva esecuzione di una prestazione o sul pagamento del prezzo, poiché interpretazione negoziale e ricostruzione del fatto operano su piani distinti.
- La contestazione di una pretesa violazione processuale è ammissibile solo se il vizio denunciato abbia effettiva incidenza sul contenuto della decisione e arrechi concreto pregiudizio alla parte che lo deduce.
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il giudice può discostarsi dai valori medi, ma non può liquidare il compenso al di sotto del minimo previsto senza adeguata motivazione; in difetto, la statuizione è cassabile.
- La previsione negoziale che disciplina il ritrasferimento di beni o diritti a fronte della restituzione del corrispettivo non equivale, di per sé, a prova dell'avvenuto pagamento del prezzo, trattandosi di clausola programmatica dell'assetto di interessi.
- Le censure che invocano il non corretto uso della CTU devono confrontarsi anche con l'eventuale natura sommaria del rito, ma restano comunque soggette al rigoroso onere di specificità e localizzazione degli atti processuali richiamati.
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