Cassazione Civile, Ordinanza n. 26937/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEG, IVA e IRAP oltre accessori. La società contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, vizi formali della notificazione del presupposto processo verbale e quindi dell’atto impositivo; i giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica del PVC. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 l. n. 272/2000, per avere la CTR affermato la mancata notifica del PVC; e violazione degli artt. 2700 c.c. e 148 c.p.c., per avere la CTR ribadito il difetto di notifica sulla base dell’incertezza della riferibilità della notifica al PVC. Si sono costituite due socie della società, mentre la società e un altro socio sono rimasti intimati. La Corte ha rilevato, da un lato, l’inammissibilità del ricorso nei confronti dei soggetti che non avevano partecipato ai gradi di merito; dall’altro, ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla regolarità della notifica perché il ricorso non trascriveva integralmente le relate di notifica e non metteva la Corte in condizione di verificare la decisività delle censure e la conformità delle notificazioni al paradigma legale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre escluso la proponibilità del ricorso nei confronti dei soggetti che non avevano partecipato ai giudizi di merito. Per la società resistente non costituita e per l’altro intimato è stata disposta la non regolazione delle spese; l’Agenzia, invece, è stata condannata a rifondere le spese alle due controricorrenti costituite. La Corte ha anche precisato che, essendo l’Amministrazione soccombente e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma asseritamente violata in tema di validità dell’avviso di accertamento e dei suoi presupposti notificatori, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come disciplina della notificazione degli atti tributari; la Corte non entra nel merito per carenza di autosufficienza del ricorso
art. 7 legge 28 luglio 2000, n. 272
invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esame nel merito per inammissibilità dei motivi
richiamato per contestare la valutazione degli atti di notificazione; la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni; il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge indicata nel primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale indicata nel secondo motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
richiamato implicitamente nel principio di autosufficienza e nell’esigenza di allegazione/prova degli atti notificatori
evocato indirettamente nella questione della necessità di produzione documentale nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla regolarità di una notificazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive o non produce gli atti e le relate di notifica necessari a consentire alla Corte il controllo sulla decisività del motivo e sulla conformità della notificazione al modello legale.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il motivo contenga tutti gli elementi fattuali e documentali indispensabili per la sua valutazione, senza rinvio ad atti esterni o al fascicolo di merito non specificamente richiamato.
- La mera indicazione di norme asseritamente violate non è sufficiente: il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare puntualmente perché la soluzione adottata dal giudice di merito sarebbe errata.
- Il ricorso è inammissibile nei confronti di soggetti che non abbiano partecipato ai gradi di merito, poiché la legittimazione processuale in cassazione presuppone la previa partecipazione al giudizio precedente.
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