Cassazione Civile, Ordinanza n. 23635/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un soggetto che aveva svolto attività per una società in base a un contratto di agenzia ha agito chiedendo di accertare la natura subordinata del rapporto, con le conseguenti differenze economiche. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando che le allegazioni non dimostravano gli indici della subordinazione e che le prove offerte erano inidonee. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2094 c.c., 421 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale non aveva riconosciuto come già chiariti gli elementi della subordinazione e non aveva attivato i poteri istruttori officiosi; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte a dimostrazione della subordinazione; (3) violazione dell'art. 24 Cost., assumendo che la decisione avesse leso il diritto di difesa per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla definizione degli indici della subordinazione, osservando che la corte di merito aveva correttamente valorizzato l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo. Ha invece dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 421 c.p.c. perché non risultava una specifica richiesta di esercizio dei poteri officiosi e ha ritenuto inammissibile la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., trattandosi in realtà di contestazione dell'apprezzamento del materiale probatorio. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di elementi istruttori. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, sia perché le limitazioni legali dei mezzi di prova non violano di per sé l'art. 24 Cost., sia perché il contrasto con parametri costituzionali non può essere dedotto direttamente come motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
definisce il lavoro subordinato come rapporto caratterizzato da assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, elementi utilizzati per distinguere il subordinato dall'autonomo
i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro presuppongono una specifica sollecitazione della parte e l'indicazione dei mezzi istruttori richiesti
la violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non è lo strumento per denunciare direttamente la violazione di norme costituzionali; il contrasto con la Costituzione va veicolato attraverso la norma applicata e, se del caso, tramite questione di legittimità costituzionale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori
art. 24 Cost.
le limitazioni di legge ai mezzi di prova, stabilite in modo generale e non discriminatorio, non violano il diritto di difesa
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sull'inquadramento del rapporto di lavoro deve confrontarsi con gli indici tipici della subordinazione, vale a dire assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo; se tali elementi sono stati accertati dal giudice di merito, la doglianza di violazione di legge non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti l'erronea imputazione dell'onere della prova, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove raccolte o l'esito del giudizio probatorio.
- Le scelte del giudice di merito in ordine all'ammissione e alla pertinenza delle prove non sono sindacabili in cassazione come tale, salvo che si traduca un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre per la sola mancata considerazione di singoli mezzi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non sono azionabili in modo generico: la parte deve formulare una richiesta specifica, indicando i mezzi di prova e sollecitandone l'esercizio.
- Le limitazioni legali dei mezzi di prova, quando sono generali e finalizzate a interessi pubblici, non integrano di per sé una lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.
- Le censure di contrasto con la Costituzione non possono essere proposte direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma richiedono il tramite della norma ordinaria applicata e, se del caso, la questione di legittimità costituzionale.
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