Cassazione Civile, Ordinanza n. 09168/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza civile che aveva accolto, almeno in parte, la domanda risarcitoria proposta da una banca contro alcuni ex amministratori ritenuti responsabili di mala gestio. L'Agenzia delle entrate ha emesso avviso di liquidazione nei confronti della banca, ritenendo applicabile la regola generale della solidarietà tra le parti processuali ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986. La banca ha contestato la pretesa sostenendo che la sentenza dovesse essere registrata a debito, ai sensi dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986, in quanto relativa a condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. I giudici tributari di merito hanno accolto la tesi della banca. L'Agenzia ha quindi impugnato la decisione deducendo violazione degli artt. 10, 37, 57, 59 e 60 d.P.R. n. 131/1986 e della tariffa allegata, sostenendo che il giudice tributario non avrebbe potuto sostituirsi all'amministrazione competente nella scelta del regime di registrazione e che, comunque, nella specie non ricorrevano automaticamente i presupposti della registrazione a debito. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha chiarito che la competenza a valutare la registrazione a debito spetta al cancelliere/ufficio giudiziario nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 115/2002; ha inoltre precisato che il beneficio della registrazione a debito non opera automaticamente per ogni sentenza di risarcimento, ma richiede una verifica circa l'effettiva riconducibilità del danno a fatti costituenti reato. Nel caso concreto, la sentenza civile trascritta in ricorso riguardava una domanda ex art. 2393 c.c. per mala gestio di amministratori, senza che risultasse decisivo, ai fini della condanna civile, il profilo penalistico del fatto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR Abruzzo e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto corretta la pretesa di sottoporre a controllo la sussistenza dei presupposti della registrazione a debito e ha escluso che il giudice di merito potesse applicare in modo automatico l'art. 59, lett. d), TUR senza verificare se la domanda risarcitoria fosse effettivamente riferita a danni derivanti da fatti costituenti reato. Ha inoltre escluso che la solidarietà prevista dall'art. 57 TUR ponesse dubbi di legittimità costituzionale tali da incidere sulla soluzione del caso.
Norme richiamate
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986
la previsione della registrazione a debito per le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato non opera automaticamente e richiede la verifica dell'effettiva riconducibilità del danno a fatti aventi rilevanza penale.
art. 60, primo e secondo comma, d.P.R. n. 131/1986
richiamato insieme alle altre norme sulla liquidazione dell'imposta di registro per sostenere la correttezza della pretesa erariale.
art. 10, lett. c), d.P.R. n. 131/1986
attribuisce al cancelliere il compito di richiedere la registrazione a debito, ricorrendone i presupposti, per gli atti giudiziari.
richiamato nel sistema di tassazione degli atti giudiziari insieme agli artt. 10 e 57 TUR.
art. 57, primo comma, d.P.R. n. 131/1986
conferma la regola della solidarietà tra le parti nel pagamento dell'imposta di registro, salvo l'eccezione della registrazione a debito ove ne ricorrano i presupposti.
art. 8, lettera b), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamato quale disposizione tariffaria applicabile alla sentenza giudiziaria oggetto di registrazione.
art. 73, commi 2-ter e 2-quater, d.P.R. n. 115/2002
disciplinano la richiesta di registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno da reato e la segnalazione delle parti al fine della prenotazione a debito, con obbligo di motivazione in caso di mancata ammissione.
richiamato per il collegamento tra fatto di reato e risarcimento del danno.
richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per danno da reato.
individua l'azione sociale di responsabilità esercitata contro gli amministratori per mala gestio.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la regola della solidarietà tra le parti opera salvo che sia riconosciuta la registrazione a debito nei casi espressamente previsti dalla legge.
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno da reato è rimessa, nella fase amministrativa prevista dalla normativa speciale, all'ufficio giudiziario/cancelliere e non può essere sostituita da una libera scelta dell'amministrazione finanziaria.
- Il beneficio della registrazione a debito non si applica in modo automatico a ogni sentenza che disponga un risarcimento, ma richiede che il danno sia effettivamente riferibile a fatti costituenti reato.
- Nel giudizio tributario sull'avviso di liquidazione è sindacabile la corretta applicazione della disciplina fiscale, ma il giudice deve muovere dall'esito del procedimento amministrativo previsto per la richiesta di registrazione e dalla concreta qualificazione della sentenza da registrare.
- La mera esposizione della parte vittoriosa al pagamento dell'imposta di registro non incide di per sé sulla legittimità della disciplina della solidarietà, rientrando tale onere nel normale calcolo di convenienza dell'azione giudiziaria.
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