Cassazione Civile, Ordinanza n. 24560/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività alle dipendenze dell'appaltatore di un servizio chiedeva al committente, già condannato in parte al pagamento di somme dovute in forza della responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, anche il pagamento di ulteriori importi maturati nel rapporto: incrementi mensili e una somma una tantum. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo la una tantum, mentre la Corte d'appello aveva esteso la condanna anche agli incrementi mensili e aveva ritenuto che le somme dovessero essere corrisposte al lordo, assumendo che l'abrogazione della disciplina speciale sulla solidarietà per le ritenute fiscali non potesse trasferire sul lavoratore il costo delle imposte. La società ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione delle norme in tema di solidarietà dell'appalto, sostituzione d'imposta e ritenute fiscali, sostenendo che la solidarietà del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 riguardasse la medesima prestazione retributiva al netto delle trattenute di legge, e che l'abrogazione della norma speciale del 2006 non avesse inciso sull'obbligo del sostituto d'imposta di operare e versare le ritenute. Chiedeva quindi che le somme fossero considerate dovute al netto, con permanenza dell'obbligo del committente di effettuare i versamenti fiscali e contributivi di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione secondo cui le somme spettavano al lordo e, decidendo nel merito senza rinvio, ha dichiarato che al lavoratore spettano le somme al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali di legge, restando fermo l'obbligo della società committente di operare e versare tali ritenute quale sostituto d'imposta. Ha inoltre confermato le statuizioni sulle spese dei gradi di merito e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la novità della questione.
Norme richiamate
versione ratione temporis applicabile alla data di cessazione del rapporto
la responsabilità solidale del committente in appalto riguarda il pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori, come esatto adempimento della medesima prestazione, e va letta nel senso che le somme sono dovute al netto delle ritenute di legge, fermo l'obbligo del sostituto di imposta di effettuare i versamenti.
art. 35, comma 34, d.l. n. 223/2006
la norma estendeva in via speciale la solidarietà anche alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente; la sua abrogazione non ha comportato il trasferimento del carico fiscale sul lavoratore né il pagamento della retribuzione al lordo.
art. 3, comma 8, d.l. n. 97/2008
conversione richiamata nel testo
ha abrogato la previsione speciale sulla solidarietà per le ritenute fiscali, ma l'abrogazione non incide sulla disciplina generale del sostituto d'imposta.
art. 64, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
resta ferma la regola generale per cui il sostituto d'imposta è tenuto a versare le ritenute fiscali, indipendentemente dal titolo in base al quale corrisponda la retribuzione.
la responsabilità del sostituito per omesso versamento delle ritenute può ipotizzarsi solo in caso di mancato versamento delle stesse.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175/2014
ha reintrodotto espressamente l'obbligo, in capo al committente, di assolvere anche agli obblighi del sostituto d'imposta, ma tale previsione non era applicabile ratione temporis al caso.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il successivo deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nell'appalto, la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori dell'appaltatore deve essere letta come obbligo di corrispondere la stessa prestazione che il lavoratore avrebbe ricevuto dal datore di lavoro, nei limiti e secondo il contenuto della disciplina applicabile ratione temporis.
- La corresponsione delle somme dovute al lavoratore in regime di solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 avviene al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali di legge; tali trattenute non si trasferiscono sul lavoratore per effetto dell'abrogazione della norma speciale che aveva esteso la solidarietà alle ritenute fiscali.
- L'abrogazione di una disposizione speciale che estende la solidarietà al versamento delle ritenute fiscali non elimina la disciplina generale del sostituto d'imposta, che continua a obbligare chi corrisponde la retribuzione a operare e versare le ritenute previste dalla legge.
- La responsabilità del sostituito per omesso versamento delle ritenute può venire in rilievo solo se il sostituto non abbia effettuato il versamento dovuto; non basta, di per sé, la sola cessazione della previsione speciale di solidarietà fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24503/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24507/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24514/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24555/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24557/2025 del 04/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24558/2025 del 04/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →