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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08102/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile a destinazione alberghiera classificato in categoria D/2, sito in Maiori, con il quale l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale da euro 52.510,64 a euro 148.000 all'esito di procedura DOCFA. La contribuente aveva contestato in origine il difetto di motivazione dell'atto, l'errore di valutazione e comparazione e l'infondatezza della stima. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato, ritenendo l'avviso sufficientemente motivato perché fondato sulla relazione di stima allegata e conoscibile dalla parte. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR non avesse spiegato perché l'avviso fosse congruamente motivato e non avesse esaminato le circostanze valorizzate dalle parti; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su varie censure di merito contro la rendita e la stima (rendita antecedente alla DOCFA, vetustà dell'immobile, criteri di omogeneità del valore unitario, valori a metro quadro assunti dall'Ufficio); 3) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non avesse provato i presupposti dell'accertamento; 4) ulteriore vizio di omessa pronuncia, deducendo che in appello l'Agenzia avesse introdotto elementi nuovi e diversi rispetto all'avviso, in particolare sul metodo di stima e sul valore al mq.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse indicato con sufficienza il fondamento della decisione, cioè la motivazione dell'avviso basata sulla relazione di stima allegata e sulla giurisprudenza in materia di DOCFA. Ha poi ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia, osservando che la ricorrente non aveva trascritto specificamente nel ricorso per cassazione le domande o eccezioni asseritamente non esaminate, né risultava che tali questioni di merito fossero state specificamente e tempestivamente riproposte in appello ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 346 c.p.c.; nel processo tributario, infatti, la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le questioni assorbite nell'atto di controdeduzioni. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo ex art. 2697 c.c., perché la censura in realtà investiva la valutazione delle prove e non un errato riparto dell'onere probatorio. Infine, è stata respinta anche la doglianza sull'introduzione di nuovi elementi in appello, poiché la sentenza impugnata non aveva deciso sulla base di tali elementi. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come base per dedurre nullità della sentenza per errori processuali, ma la Corte esclude che le doglianze integrino il vizio denunciato quando attengono solo alla valutazione del merito o non rispettano gli oneri di specificità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la motivazione della sentenza tributaria deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte precisa che il vizio sussiste solo in caso di motivazione del tutto mancante o meramente apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    evocato quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione; la Corte afferma che la motivazione sintetica ma intelligibile soddisfa tale requisito.

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione per omessa pronuncia richiede che vi sia una domanda o eccezione ritualmente proposta e specificamente devoluta; nel caso concreto il motivo è stato respinto per difetto di specificità e per mancata riproposizione tempestiva in appello.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 346 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546/1992

    le questioni assorbite o non accolte vanno riproposte espressamente dall'appellato vittorioso in primo grado, senza appello incidentale, e nel termine di costituzione nel giudizio di appello.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    le memorie illustrative hanno funzione solo esplicativa di quanto già dedotto e non possono introdurre per la prima volta questioni non tempestivamente proposte.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per l'applicabilità in appello delle disposizioni sulle memorie e sul deposito nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione è apparente solo quando manca del tutto il percorso logico-giuridico della decisione o quando esso è obiettivamente incomprensibile; non basta che la motivazione sia sintetica, succinta o non condivisa dalla parte.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la precisa indicazione della domanda o eccezione non esaminata, con puntuale indicazione dell'atto e del momento processuale in cui è stata proposta; il giudice di legittimità non può supplire a carenze di autosufficienza del ricorso.
  • Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado che voglia mantenere in appello questioni assorbite o non accolte deve riproporle espressamente e tempestivamente nell'atto di controdeduzioni, poiché il generico richiamo alle difese di primo grado non è sufficiente e il silenzio vale come rinuncia.
  • Le memorie illustrative nel processo tributario hanno funzione meramente esplicativa e non possono essere utilizzate per introdurre per la prima volta questioni non dedotte tempestivamente nell'atto di costituzione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisca erroneamente l'onere della prova tra le parti; se la censura investe invece l'apprezzamento del materiale probatorio, il vizio deducibile è semmai quello di motivazione, nei limiti oggi consentiti dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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