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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11649 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 92/10/2009, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato il silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso dell'IRPEG versata in eccesso per gli esercizi 1995/1996. Dopo aver presentato una dichiarazione integrativa il 30 dicembre 1997, la Fondazione chiedeva la restituzione della differenza tra l'aliquota ordinaria applicata e quella ridotta alla metà prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973. Con l'unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme tributarie, civilistiche e di riforma del sistema bancario, nonché omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo. Contestava che la destinazione statutaria di almeno il 50% dei proventi alla riserva per gli aumenti di capitale della Banca C. dimostrasse lo svolgimento di un'attività commerciale, sostenendo che ricorressero i presupposti per l'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la Fondazione a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. Ha ritenuto infondato il motivo: le fondazioni bancarie non rientravano, per gli anni d'imposta in questione, tra i beneficiari dell'aliquota IRPEG dimezzata dell'art. 6, né per analogia né in via estensiva; inoltre, gravava sulla Fondazione l'onere di provare di aver svolto in concreto, nell'anno rilevante, un'attività esclusiva o prevalente di promozione sociale e culturale, diversa dal controllo e governo delle partecipazioni bancarie. La riforma del 1999 non aveva efficacia interpretativa retroattiva. Il motivo è stato dichiarato anche inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso per cassazione non riportava il contenuto del ricorso introduttivo necessario a verificare come la Fondazione avesse allegato e provato l'attività di interesse generale. In ogni caso, la destinazione statutaria del 50% degli utili al fondo per la capitalizzazione della banca era idonea a contrastare la tesi della Fondazione. Resta quindi ferma la decisione della CTR e il diniego del rimborso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6

    gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie (cc.dd. fondazioni), quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall'obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè agli enti ed istituti di interesse generale elencati nel D.P.R. n. 601 del 1973 , citato art. 6 il quale riconosce l'agevolazione della riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG in ragione del profilo soggettivo dei beneficiari e non in relazione all'attività da essi oggettivamente svolta

    L'agevolazione dell'art. 6 dipende dall'appartenenza del soggetto alle categorie tassativamente contemplate e dal loro profilo soggettivo; non basta dimostrare che l'attività concretamente svolta abbia finalità di utilità sociale. Le fondazioni bancarie in questione non potevano essere assimilate ai beneficiari indicati dalla norma.

  • Legge 30 luglio 1990, n. 218

    gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie (cc.dd. fondazioni), quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall'obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè agli enti ed istituti di interesse generale elencati nel D.P.R. n. 601 del 1973 , citato art. 6

    La disciplina di conferimento e detenzione delle partecipazioni bancarie concorre a caratterizzare le fondazioni bancarie considerate dalla sentenza e impedisce di assimilarle, per gli anni controversi, agli enti ammessi all'agevolazione IRPEG.

  • D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, art. 12

    gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie (cc.dd. fondazioni), quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall'obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè agli enti ed istituti di interesse generale elencati nel D.P.R. n. 601 del 1973 , citato art. 6

    Il vincolo di detenzione e conservazione della maggioranza del capitale della banca è rilevante per qualificare le fondazioni considerate; la sentenza lo collega all'esclusione dall'assimilazione ai soggetti agevolati dall'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973.

  • D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 12

    la successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell'attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. n. 917 del 1986 , ex art. 87, comma 1, lett. c), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all'attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti

    La qualifica e il regime tributario riconosciuti dalla riforma del 1999 operano secondo la nuova disciplina e non retroagiscono ai periodi d'imposta anteriori.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    la successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell'attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. n. 917 del 1986 , ex art. 87, comma 1, lett. c), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva

    Il regime degli enti non commerciali richiamato dalla riforma del 1999 non può essere applicato retroattivamente agli esercizi 1995/1996.

  • Codice civile, art. 2697

    la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, è subordinata alla dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c. , di avere in concreto svolto un'attività, per l'anno d'imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un'attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale, anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie

    La fondazione che invoca il beneficio deve provare, con riferimento allo specifico anno d'imposta, di aver svolto in concreto un'attività esclusiva o prevalente di promozione sociale e culturale, anziché attività di controllo e governo delle partecipazioni bancarie.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La norma individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla Fondazione (violazione o falsa applicazione di legge e vizio di esame del fatto decisivo); la Corte li ha esaminati e ha ritenuto il motivo infondato e, inoltre, inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione è richiamata quale base della memoria depositata dalla ricorrente nel giudizio di cassazione; la sentenza non enuncia un'autonoma regola interpretativa fondata su di essa.

Massime di principio

  • Per fruire di un'agevolazione fiscale riservata a categorie soggettive tassativamente individuate, non è sufficiente dimostrare che l'attività svolta sia socialmente utile: occorre rientrare nella categoria prevista dalla legge.
  • Quando il giudice ravvisa una presunzione collegata alla partecipazione e al controllo di una società, l'ente che invoca un trattamento agevolato deve fornire prova concreta, riferita allo specifico periodo d'imposta, dell'attività alternativa richiesta dalla disciplina.
  • Una riforma successiva non si applica retroattivamente ai periodi precedenti se la legge non le attribuisce efficacia interpretativa o retroattiva.
  • Il ricorso per cassazione deve riportare gli elementi processuali necessari a verificare le censure e il loro fondamento; la mancata trascrizione degli atti rilevanti può comportarne l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • Una destinazione statutaria significativa delle risorse al rafforzamento del capitale della società partecipata può costituire un elemento contrario alla prova che l'ente abbia svolto, in via esclusiva o prevalente, attività di promozione sociale o culturale.

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