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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14066/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un dipendente, cessato dal servizio nel 2010, aveva chiesto il rimborso di parte dell'IRPEF trattenuta sull'incentivo all'esodo corrispostogli alla cessazione del rapporto, sostenendo che dovesse applicarsi il regime agevolato di cui all'art. 19, comma 4-bis, TUIR, reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006, poiché la sua uscita era collegata a un piano aziendale di esodo predisposto e comunicato prima del 4 luglio 2006 e poi prorogato. Il giudice di primo grado aveva accolto il rimborso e la CTR aveva confermato, ritenendo sufficiente la previa comunicazione del piano aziendale al personale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione dell'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006 e dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR, per avere la CTR applicato il beneficio senza verificare la necessaria adesione individuale del lavoratore prima dell'abrogazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito valore probatorio a mere fotocopie e per avere ritenuto provata l'esistenza di un accordo originario del 1999 e delle successive proroghe; inoltre, la ricorrente sosteneva che il contribuente non avesse adempiuto all'onere di allegare e provare la data certa dei documenti rilevanti e la propria tempestiva adesione al piano incentivante.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. Ha ritenuto che, quando la cessazione del rapporto di lavoro intervenga dopo il 4 luglio 2006, per applicare in via ultrattiva il regime agevolato occorre provare non solo l'esistenza di un atto o accordo avente data certa anteriore all'abrogazione, ma anche la tempestiva adesione individuale del lavoratore al piano di esodo, poiché è tale adesione a cristallizzare la volontà irretrattabile che può giustificare la prosecuzione del previgente trattamento fiscale. La CTR, avendo accertato solo la data del piano aziendale e non anche quella dell'adesione del singolo contribuente, aveva errato in diritto. È stata invece ritenuta inammissibile, per genericità e difetto di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura relativa alla data certa delle fotocopie prodotte, ma tale profilo non ha impedito l'accoglimento sul diverso e autonomo profilo della necessità della prova dell'adesione individuale. La Corte ha inoltre escluso che la mancata impugnazione di un passaggio motivazionale relativo alla parità di trattamento uomo-donna impedisse l'accoglimento del ricorso, perché quel passaggio non costituiva ratio decidendi sufficiente a sorreggere da solo la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917 del 1986

    "Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini ... l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto"

    La disposizione agevolativa è applicabile solo se ricorrono i presupposti previsti dalla norma; in caso di cessazione del rapporto successiva al 4 luglio 2006, l'agevolazione può operare in via ultrattiva solo se l'adesione individuale al piano di esodo sia già intervenuta prima dell'abrogazione, in attuazione di un atto o accordo avente data certa.

  • art. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006

    "La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto"

    La norma transitoria opera in due ipotesi alternative: rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure somme corrisposte per rapporti cessati dopo tale data ma in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Essa tutela gli affidamenti già cristallizzati in accordi definitivi e irretrattabili anteriori all'abrogazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, qui riferito all'erronea interpretazione delle norme fiscali sul trattamento agevolato dell'incentivo all'esodo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio denunciato per nullità della sentenza o del procedimento, qui richiamato in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sull'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sull'erronea attribuzione di valore probatorio alle fotocopie prodotte dal contribuente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e la loro collocazione processuale; la mancanza di tale indicazione rende inammissibile la censura relativa ai documenti prodotti.

  • artt. 2702-2704 c.c.

    In assenza di una disciplina speciale, la certezza della data degli atti o accordi deve essere accertata secondo le regole sulle scritture private e sulla data certa.

Massime di principio

  • Quando una norma transitoria subordina l'ultrattività di un regime abrogato alla presenza di "atti o accordi" aventi data certa anteriori all'abrogazione, non basta la mera esistenza di un piano aziendale o di un accordo collettivo: occorre verificare anche che la volontà del singolo beneficiario si sia già irretrattabilmente formata entro quel momento, se la cessazione del rapporto è successiva.
  • Nei giudizi di rimborso tributario, l'onere di provare tutti i presupposti del regime agevolato invocato grava sul contribuente, compresa la dimostrazione della data certa degli atti rilevanti e, quando necessaria, della tempestiva adesione individuale al piano incentivante.
  • La tutela dell'affidamento riconosciuta dalla norma transitoria copre gli accordi già definiti e le scelte già cristallizzate prima dell'abrogazione; non si estende a chi, dopo la modifica normativa, sia ancora libero di aderire o meno all'offerta.
  • In cassazione, una censura fondata su documenti deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione processuale ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile nella parte relativa a quei documenti.
  • La mancata impugnazione di un passaggio motivazionale non preclude l'accoglimento del ricorso se quel passaggio non costituisce una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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