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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00722/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla contribuente, che aveva dedotto la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. In primo grado l'agente della riscossione aveva prodotto documentazione relativa a una notifica della medesima cartella risalente al 2 maggio 2016, mentre la contribuente contestava la difformità di tale prova rispetto alla relata e al modello di avviso di ricevimento. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo provata la notifica del 2 maggio 2016 e quindi tardiva l'impugnazione. In appello la contribuente otteneva l'accoglimento del gravame, ma con compensazione integrale delle spese. In cassazione la contribuente impugnava solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e lamentando che la motivazione sulla compensazione fosse generica e che, al contrario, la liquidazione avrebbe dovuto essere più elevata, se non accompagnata da condanna per responsabilità aggravata. L'agente della riscossione proponeva ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo e aveva fondato l'annullamento della cartella sulla ritenuta decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, senza considerare che la seconda notifica della stessa cartella non incide sulla validità della prima e non riapre i termini di impugnazione. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso incidentale: la notifica tempestiva della cartella impedisce la decadenza dal potere impo-esattivo; la ripetizione della sola notifica non incide sull'efficacia della prima, mentre è diverso il caso di rinnovazione dell'atto impo-esattivo. Poiché nel caso concreto vi era una cartella unica con due notifiche e la validità della prima notifica non era stata validamente coltivata dalla contribuente in cassazione, si è formato giudicato interno sul punto. L'accoglimento del ricorso incidentale ha comportato l'assorbimento del ricorso principale sulla spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'agente della riscossione, ha dichiarato assorbito il ricorso principale della contribuente, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dei gradi di merito per la particolarità della vicenda e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    le impugnazioni separate contro la stessa sentenza devono essere riunite; il criterio della prevenzione governa la confluenza dei successivi gravami nel processo instaurato per primo.

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato come criterio generale di prevenzione per individuare il processo principale quando vi siano impugnazioni separate contro la stessa decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale in tema di condanna alle spese secondo la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale per contestare la compensazione integrale delle spese.

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla ricorrente principale nel quadro della censura sulla motivazione della regolazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla ricorrente principale nel quadro della censura sulla regolazione delle spese e sulla tutela difensiva.

  • art. 111 Cost.

    evocato dalla ricorrente principale nel quadro della censura sulla motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dalla ricorrente principale nella censura sulle spese.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale per lamentare motivazione apparente o insufficiente sulla compensazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente principale nel contesto della disciplina delle spese nel processo tributario.

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente principale nel contesto del processo tributario.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale per sostenere il divieto di liquidare compensi irrisori.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale quale possibile base per una condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'agente della riscossione per sostenere la tardività del ricorso introduttivo del contribuente per intervenuta decadenza dall'impugnazione della cartella.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    la notificazione della cartella entro il termine previsto impedisce la decadenza dal potere impo-esattivo; la ripetizione della sola notifica della medesima cartella non incide sulla prima notifica né riapre i termini.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per chiarire che l'avviso di intimazione rileva per la legittimità dell'azione esecutiva dopo il decorso di un anno, ma non incide sul termine decadenziale dell'art. 25.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    la cartella è atto che preannuncia l'esecuzione forzata, analogamente al precetto nell'esecuzione civile.

  • art. 25, comma 1, lett. a, d.P.R. n. 602/1973

    termine di decadenza per la notifica della cartella in relazione al credito tributario considerato.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine di impugnazione del ricorso tributario, rilevato in primo grado in relazione alla data ritenuta di notifica della cartella.

Massime di principio

  • La tempestiva notificazione della cartella di pagamento entro il termine previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 impedisce la decadenza dal potere di riscossione, anche se l'ente o l'agente procedano in seguito a una seconda notificazione della medesima cartella.
  • La mera ripetizione della notifica dell'atto impo-esattivo non equivale alla rinnovazione dell'atto stesso: non riapre i termini di impugnazione e non altera l'efficacia impeditiva della prima notifica valida.
  • L'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 incide sulla legittimità dell'azione esecutiva successiva al decorso di un anno, ma non sul termine decadenziale per la notifica della cartella previsto dall'art. 25.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve investire in modo rituale e specifico il capo della decisione rilevante; in difetto, può formarsi giudicato interno sulla questione non riproposta.
  • In tema di spese processuali, la compensazione deve essere sorretta da una motivazione riconoscibile, ma la soccombenza sul punto può restare assorbita se il ricorso principale viene travolto dall'accoglimento del ricorso incidentale sulla questione di merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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