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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25885/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2010, richiesto da una società estera ai sensi dell'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. L'Ufficio aveva riconosciuto solo una parte del rimborso, ritenendo che la residua quota riguardasse prestazioni di servizi rese a un soggetto non residente e quindi escluse dal campo di applicazione dell'IVA per difetto di territorialità. La CTR dell'Abruzzo aveva invece accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992; con il secondo deduce violazione degli artt. 38-ter e 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le prestazioni fatturate non rientravano nelle deroghe territoriali e che, essendo l'IVA non dovuta, il committente non avrebbe potuto chiederne il rimborso ma solo agire in ripetizione dell'indebito verso il prestatore. La contribuente resiste e invoca anche un giudicato esterno relativo a un'annualità diversa, eccezione che viene respinta.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, reputando la motivazione della CTR meramente apparente perché non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito né gli elementi di fatto posti a base della decisione, e dichiara assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese. È esclusa l'operatività del giudicato esterno invocato dalla contribuente, perché relativo a un diverso periodo d'imposta e non idoneo a spiegare efficacia generale automatica su annualità differenti.

Norme richiamate

  • art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata per il rimborso IVA chiesto dalla contribuente; la Corte non ne esamina nel merito la corretta applicazione, perché la decisione viene cassata per difetto di motivazione della sentenza di appello.

  • art. 7-ter d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che, nelle prestazioni business to business, il criterio territoriale dipende dal luogo di stabilimento del committente; la Corte rileva che la CTR lo ha evocato senza svolgere un esame concreto della fattispecie.

  • art. 7-quater d.P.R. n. 633/1972

    Citato dal ricorrente per escludere l'applicabilità delle deroghe territoriali alle prestazioni controverse.

  • art. 7-quinquies d.P.R. n. 633/1972

    Citato dal ricorrente per sostenere che le prestazioni non avessero natura artistico-culturale e non fossero accessorie alla manifestazione di Venezia.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova, nell'ambito del motivo che contesta l'erronea applicazione del principio di territorialità e la spettanza del rimborso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione mancante o apparente della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base del motivo di ricorso per violazione di legge in materia IVA.

  • artt. 2033 e ss. c.c.

    Richiamati dall'Agenzia per affermare che, se l'IVA non era dovuta, il committente poteva soltanto agire per ripetizione dell'indebito verso il prestatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione è nulla per vizio costituzionalmente rilevante solo quando sia del tutto assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente una motivazione sintetica se consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
  • In materia tributaria, il giudicato esterno relativo a un periodo d'imposta non si estende automaticamente ad annualità diverse: l'efficacia preclusiva opera solo se riguarda un medesimo rapporto giuridico e un punto fondamentale comune, costituente premessa logica indispensabile della decisione, e solo per elementi della fattispecie tendenzialmente permanenti.
  • Una sentenza di merito che riformi la decisione di primo grado deve dare conto, sia pure sinteticamente, degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della nuova soluzione; il mero richiamo a norme o principi astratti, senza confronto con le allegazioni delle parti, integra motivazione apparente.
  • Quando una censura di violazione di legge resta assorbita dall'accoglimento del motivo preliminare sulla nullità della motivazione, il giudizio di legittimità si chiude con cassazione e rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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