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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1674/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 22/04/2022: sequestro preventivo di una recinzione di circa 200 metri (101 traverse in legno, alte ~2,30 m e distanti 2,00 m) realizzata "ex novo" in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza autorizzazione. La ricorrente deduceva: a) che si trattava di sostituzione della recinzione precedente e quindi esente da autorizzazione ai sensi della lettera A.13 dell'allegato al DPR n.31/2017; b) carenza o vizio della motivazione del tribunale di riesame, in particolare sulla questione dell'altezza dei pali "abbassata" a lavori finiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure mirassero a rivedere la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale svolta dal Tribunale del riesame (vizi argomentativi/di fatto) e non configurassero una violazione di legge sanante la possibilità di cassazione ex art.325 c.p.p. Il Collegio ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui la recinzione era una nuova opera, non una sostituzione (diversa consistenza e collocazione rispetto alla preesistente), dunque non rientrante nell'esenzione della lettera A.13. Condanna della ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art.23, comma 8

    Disposizione procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indicazione formale che il ricorso è stato trattato ai sensi di tale norma.

  • DPR n.31/2017, allegato, lettera A.13

    Prevede interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. La Corte ha interpretato che la lettera A.13 si applica solo a interventi di replica/adeguamento che mantengono collocazione e consistenza dell'opera preesistente, non a opere "ex novo" diverse per consistenza e tracciato.

  • d.lgs. n.42/2004, art.181

    Norma del codice dei beni culturali e del paesaggio richiamata quale fondamento del vincolo paesaggistico e della rilevanza penale/administrativa delle opere realizzate in difformità; usata come riferimento per il sequestro preventivo.

  • D.P.R. n.380/2001, art.44, lett. c)

    Richiamata tra le norme edilizie e sanzionatorie riferite all'opera edilizia realizzata senza autorizzazione; integrava la motivazione del sequestro preventivo.

  • codice di procedura penale, art.325, comma 1

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: ammissibile solo per violazione di legge (es. mancanza o motivazione meramente apparente). La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze prevalentemente di natura fattuale/argomentativa.

  • codice di procedura penale, art.616

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorso inammissibile; la Corte ha imposto le spese e il versamento alla Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art.321, comma 1

    Richiama la finalità cautelare del sequestro preventivo e il diverso standard probatorio (sufficienza di indizi). La Corte ha sottolineato che il riesame non richiede prove gravi ma la sufficienza di indizi, e che il tribunale del riesame ha una cognizione limitata.

  • codice di procedura penale, art.606 (richiamato in motivazione)

    Richiamato nella distinzione tra vizio di illogicità (art.606) e violazione di legge (art.325): la Corte osserva che l'illogicità manifesta è sindacabile in cassazione con diverso motivo previsto dall'art.606, non con art.325.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge (mancanza o motivazione apparente), non per semplice dissenso sulla valutazione delle prove o della logica del giudizio.
  • Se si sostiene l'esenzione da autorizzazione paesaggistica (es. lettera A.13 DPR 31/2017), occorre dimostrare che l'intervento sia effettivamente una sostituzione o replica che mantiene collocazione e consistenza dell'opera preesistente; differenze di tracciato, consistenza o collocazione rendono l'opera "nuova" e non esente.
  • Per censurare omissioni decisivi del tribunale del riesame è necessario allegare e provare nel ricorso l'elemento indiziario "dirimente" che si sostiene non sia stato esaminato, dimostrando che esso era tra gli atti a disposizione del giudice del riesame.
  • Le censure basate su vizi argomentativi o sulla diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili in cassazione ai sensi dell'art.325 e vanno invece prospettate secondo i rimedi e i motivi previsti per la doglianza di merito/illogicità (art.606 ove pertinente).
  • Il giudice del riesame valuta l'esistenza di indizi (non la prova piena): contestazioni che mirano a dimostrare l'inesistenza di indizi difficilmente superano il vaglio di legittimità se fondate su rivalutazioni probatorie.
  • Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; quindi valutare preliminarmente la rilevanza giuridica della censura (violazione di legge) prima di adire la cassazione.

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