Cassazione Civile, Ordinanza n. 03521/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, inquadrato nel terzo livello del CCNL Federambiente, aveva agito per ottenere il riconoscimento del quarto livello e le differenze retributive dal 5 maggio 2014 al 31 maggio 2019. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica tipiche del terzo livello, il lavoratore svolgesse anche attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su modulistica prevista dalla normativa di settore, in particolare compilando e sottoscrivendo i FIR (formulari di identificazione dei rifiuti), con conseguenti responsabilità anche amministrative e penali. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del CCNL Federambiente, degli artt. 1362, 1363 e 1368 c.c. e degli artt. 190, 193 e 258 del d.lgs. 152/2006. Secondo la ricorrente, la compilazione di formulari precompilati con mere annotazioni non sarebbe equiparabile alla "registrazione" prevista dal contratto collettivo per il quarto livello; tale registrazione richiederebbe invece professionalità adeguata, specifiche conoscenze e autonomia operativa, oltre a riguardare l'intera gestione dello smaltimento e non semplici annotazioni sul FIR. Contestava inoltre che la sottoscrizione del modulo precompilato implicasse una responsabilità fondata su una specifica previsione normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato il CCNL rilevando che la distinzione tra terzo e quarto livello è netta: il terzo livello comprende l'operaio addetto alla pesa con attività connesse, ma esclude l'attività di registrazione; il quarto livello comprende invece l'operaio che, oltre alla pesatura e verifica, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su registri e/o modulistica previsti dalla normativa vigente. La Corte ha affermato che la compilazione e sottoscrizione dei FIR non costituisce una mera attività riempitiva di formulari precompilati, perché la normativa sui rifiuti impone verifiche, controlli e responsabilità specifiche, e i formulari integrano i registri di carico e scarico. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il superiore inquadramento. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è trattata, in cassazione, come una denuncia di violazione di norme di diritto e impone l'interpretazione delle clausole collettive secondo i canoni legali di ermeneutica negoziale.
art. 15 CCNL Federambiente del 17.6.2011
La clausola collettiva distingue il terzo livello, che esclude l'attività di registrazione, dal quarto livello, che la comprende espressamente anche mediante modulistica prevista dalla normativa vigente.
È richiamato come criterio di interpretazione del contratto collettivo, valorizzando il significato letterale e sistematico delle clausole.
È richiamato per leggere le clausole del CCNL in modo complessivo e coerente, senza isolare singole espressioni.
È richiamato come ulteriore canone ermeneutico per attribuire alle espressioni contrattuali il significato coerente con il sistema e la comune intenzione delle parti.
I registri di carico e scarico sono integrati con i formulari di identificazione, sicché la gestione dei formulari non è attività meramente materiale ma si inserisce nel sistema legale di controllo dei rifiuti.
Disciplina in modo dettagliato il formulario di identificazione dei rifiuti e le verifiche/sottoscrizioni richieste al destinatario, confermando la rilevanza giuridica dell'attività.
È richiamato nel ricorso come norma di settore, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto collettivo, la distinzione tra livelli va ricostruita anzitutto in base al dato letterale delle declaratorie, letto però in modo sistematico e coerente con l'intero testo contrattuale.
- Quando una declaratoria di livello superiore menziona espressamente una specifica attività e quella di livello inferiore la esclude, tale esclusione non può essere neutralizzata attribuendo all'espressione residuale del livello inferiore un significato tale da ricomprendere proprio l'attività riservata al livello superiore.
- La compilazione e sottoscrizione di formulari previsti dalla normativa di settore non può essere qualificata come mera attività esecutiva materiale se la legge attribuisce a quei documenti funzione di controllo, verifica e riparto delle responsabilità tra gli operatori.
- Ai fini dell'inquadramento superiore nel rapporto di lavoro, rileva non solo l'esecuzione materiale dell'atto compilativo, ma anche il contenuto di controllo, verifica e responsabilità giuridica connesso alla mansione.
- In sede di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici del contratto collettivo è scrutinata come violazione di legge, con conseguente verifica della correttezza dell'interpretazione adottata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03504/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03505/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03508/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03509/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03510/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03511/2024 del 07/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →