Cassazione Penale, Sentenza n. 51160/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi miravano a censurare la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma che aveva ritenuto i due imputati responsabili del reato di falso ideologico in relazione al verbale di arresto di Stefano Cucchi: in particolare per (a) l'omissione dei nominativi dei carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro tra i soggetti che avevano proceduto all'arresto e (b) la mancata menzione della resistenza opposta da Cucchi ai rilievi dattiloscopici e fotosegnaletici. Venivano altresì impugnate la valutazione del dolo/della consapevolezza, la valutazione dei mezzi di riscontro (dichiarazioni del carabiniere Tedesco e intercettazioni), la determinazione della pena e le statuizioni civili (provvisionale e risarcimento). La Suprema Corte ha riesaminato il perimetro dell'illecito: ha ritenuto che il profilo relativo alla mancata menzione della resistenza non sia penalmente rilevante perché attiene a fatti occorsi temporalmente dopo l'arresto (e quindi non rientranti nel contenuto tipico del verbale di arresto), mentre resta penalmente rilevante l'omissione dei nominativi dei due carabinieri tra i partecipanti all'arresto; quanto al dolo, la Corte ha confermato che la consapevolezza e volontà dell'omissione emergeva da elementi circostanziali (memoriale di servizio, chiamata telefonica, colloquio a porte chiuse, esitazione nella firma). Inoltre la Corte ha rilevato che il reato è estinto per prescrizione e quindi ha annullato la sentenza impugnata agli effetti penali, mantenendo però le statuizioni civili.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato (falso ideologico in relazione all'omissione dei nominativi) è estinto per prescrizione. Ha però ridotto l'ambito penalmente rilevante del fatto: la mancata indicazione della presunta resistenza di Cucchi ai rilievi dattiloscopici non configura falso ideologico nel verbale di arresto (evento successivo rispetto all'atto di privazione della libertà), mentre l'omissione dei nominativi di Di Bernardo e D'Alessandro resta il nucleo del falso contestato. Le statuizioni civili (condanna generica al risarcimento e provvisionale nei confronti di parti civili) sono state confermate nella sostanza; i ricorrenti sono condannati al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili per questo grado. In sintesi: annullamento degli effetti penali per prescrizione, conferma delle conseguenze civili e condanna alle spese processuali per il grado.
Norme richiamate
Norma che disciplina la falsità ideologica; la Corte ha applicato il principio che più omissioni in un unico atto possono costituire un unico reato di falsità ideologica e ha ricondotto il fatto al solo profilo penalmente rilevante (omissione dei nominativi)
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sulittuype di reato (stupefacenti) che giustificò l'arresto in flagranza di Cucchi e costituisce il contesto fattuale per la formazione del verbale di arresto
art. 115 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce l'indicazione degli ufficiali e agenti che hanno proceduto all'arresto: la Corte lo richiamava per sostenere che il verbale di arresto deve indicare i soggetti coinvolti nell'atto
Richiamato come norma generale sulla verbalizzazione degli atti di polizia giudiziaria; la Corte lo usa per delimitare il contenuto tipico del verbale di arresto
art. 373 cod. proc. pen., comma 4
gli "atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale"
La Corte cita la disposizione per precisare che, pur potendo il verbale essere redatto anche poco dopo l'atto quando ricorrono insuperabili circostanze, il contenuto del verbale non può essere ampliato per ricomprendere fatti successivi all'arresto
Richiamato nella giurisprudenza citata in relazione al momento da cui decorre il termine per la convalida dell'arresto in flagranza (decorso dalla privazione della libertà)
artt. 83 d.l. n. 18 del 17/03/2020 conv. L. n. 27 del 24/04/2020
Norme emergenziali che hanno inciso sui termini processuali e sono state prese in considerazione nel calcolo del termine di prescrizione
sentenza della Quinta sezione della Corte di cassazione n. 18396 del 4/04/2022
"il verbale di arresto, in quanto atto pubblico, attesta la veridicità di tutti i fatti in esso esposti, sicché il delitto di falsità ideologica ... può avere ad oggetto ogni circostanza in esso falsamente rappresentata"
Precedente che ha definito l'ambito probatorio e l'efficacia del verbale di arresto quale atto pubblico; la Corte ha richiamato questo principio ma ne ha delimitato l'applicazione ai fatti propri dell'arresto
Riferimento normativo posto dai ricorrenti in tema di calunnia/attività processuale: la Corte ha valutato che l'assoluzione o la diversa qualificazione di altri reati non impedisce di accertare un nesso causale ai fini civili
Massime di principio
- Il verbale di arresto deve documentare le operazioni relative all'effettivo atto di privazione della libertà e gli ufficiali/agentiche vi hanno partecipato; non è obbligatorio che riporti fatti intervenuti temporalmente dopo l'arresto.
- Un'omissione nel verbale rilavante penalmente è quella riferita a circostanze direttamente connesse all'atto di arresto; fatti successivi all'arresto (es. eventi occorsi durante identificazioni avvenute dopo la privazione della libertà) difficilmente costituiscono falso ideologico nel verbale d'arresto.
- Il dolo nella falsità ideologica può essere provato anche per via indiziaria e ricostruzione complessiva (memoriale di servizio, telefonate, colloqui riservati, esitazione alla firma): non è necessario un'ammissione esplicita se il quadro indiziario è coerente e convergente.
- L'estinzione del reato per prescrizione produce l'annullamento degli effetti penali ma non pregiudica le statuizioni civili; la responsabilità civile può essere accertata in sede penale in via generica e liquidata poi in sede civile.
- Le decisioni sulla provvisionale in sede penale hanno natura discrezionale e sono difficilmente impugnabili in sede di cassazione; la quantificazione finale del danno è rimessa al giudice civile.
- Nelle contestazioni critiche di documenti di polizia giudiziaria è essenziale verificare il momento temporale della redazione del verbale, il contenuto tipico richiesto dalla normativa procedurale e la coerenza tra memoriali/servizi e altri atti di ufficio.
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