Cassazione Civile, Ordinanza n. 12925/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società commerciale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale relativo all’importazione di acido tricloroisocianurico proveniente dalla Cina, assoggettato a dazio antidumping ai sensi del Reg. (UE) n. 1389/2011. La società importatrice aveva chiesto l’applicazione dell’aliquota individuale agevolata del 3,2% prevista per i prodotti fabbricati da una delle società espressamente indicate nel regolamento, sostenendo che la merce importata fosse stata prodotta da tale soggetto e che la documentazione doganale e commerciale fosse sufficiente a provare il diritto al trattamento agevolato. I giudici di merito avevano accolto la tesi della società, ritenendo rilevanti il certificato di origine, la fattura commerciale dell’intermediario e la fattura pro forma del produttore. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 1389/2011, sostenendo che il dazio antidumping fosse legato al fabbricante e non al venditore/agente, e che mancassero i requisiti formali richiesti; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che l’importatore non avesse fornito la prova delle condizioni per beneficiare dell’aliquota minima, specie perché la documentazione prodotta non riportava, a suo dire, gli elementi necessari (codice TARIC e quantità) e la fattura dell’esportatore risultava quella effettiva di vendita mentre quella del produttore era solo pro forma.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso, in via preliminare, l’improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della sentenza e l’inammissibilità per omessa indicazione del codice fiscale. Nel merito, ha ritenuto infondati i motivi: la disciplina antidumping applica l’aliquota individuale in relazione ai prodotti fabbricati dalle società elencate nel regolamento, non al soggetto venditore; pertanto, è sufficiente che la documentazione consenta di identificare il produttore agevolato e la merce oggetto di importazione. La Corte ha condiviso l’apprezzamento dei giudici di merito secondo cui la fattura dell’intermediario e la fattura pro forma del produttore, insieme al certificato di origine e alla dichiarazione prescritta, erano idonei a dimostrare la produzione da parte del soggetto incluso nell’elenco regolamentare. Ha inoltre osservato che la doglianza sull’insufficienza della prova mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Conseguentemente, l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, c.p.c.
l’eccezione di improcedibilità è stata disattesa perché la copia analogica della sentenza impugnata era stata depositata con attestazione di conformità all’originale.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali... equivalgono all'originale... Il difensore... può estrarre... copie analogiche o informatiche... ed attestare la conformità
legittima il difensore a estrarre copie analogiche dal fascicolo informatico e ad attestarne la conformità.
art. 366, comma primo, n. 1, c.p.c.
l’omessa indicazione del codice fiscale non integra causa di nullità/inammissibilità del ricorso se non è espressamente sanzionata dalla legge.
richiamato dall’Agenzia per l’asserita inammissibilità, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
il difensore indica il proprio codice fiscale
la violazione dell’obbligo di indicazione del codice fiscale non determina nullità del ricorso.
art. 1 del Reg. (UE) n. 1389/2011
Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili... per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti
il dazio individuale si riferisce ai prodotti fabbricati dalle società elencate; la presentazione della fattura commerciale valida conforme all’allegato è condizione per l’aliquota individuale.
il motivo è stato respinto perché la censura tendeva a contestare l’apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito; la prova documentale ritenuta sufficiente dai giudici di merito non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 31 del Reg. CE n. 2913 del 1992
richiamato in giurisprudenza come base per la determinazione del valore doganale in presenza di fondati dubbi dell’autorità doganale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel sistema dei dazi antidumping, l’aliquota individuale agevolata è collegata ai prodotti fabbricati dalle imprese espressamente elencate nella normativa europea, non al mero soggetto che materialmente emette la fattura di vendita o funge da intermediario, purché la documentazione consenta di identificare il produttore agevolato.
- Ai fini del riconoscimento del trattamento antidumping individuale, la documentazione commerciale e doganale deve essere valutata in modo sostanziale: è sufficiente che fattura commerciale, eventuale fattura pro forma e certificazione di origine attestino in modo coerente il produttore e la merce importata, senza che sia decisivo il fatto che la vendita sia intermediata da un soggetto diverso dal fabbricante.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione dell’art. 2697 c.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove: quando il giudice di merito ha ritenuto provata la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione sulla base di documenti congrui, il relativo accertamento è insindacabile se non affetto da vizi logici o giuridici.
- L’omessa indicazione del codice fiscale del difensore o della parte non comporta automaticamente nullità o inammissibilità dell’atto se la legge non collega espressamente a tale omissione una sanzione processuale e se l’atto raggiunge il suo scopo.
- L’eccezione di improcedibilità fondata sull’art. 369 c.p.c. non può essere accolta quando risulti depositata la copia della sentenza impugnata munita di attestazione di conformità estratta dal fascicolo telematico secondo la disciplina processuale vigente.
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