Cassazione Civile, Ordinanza n. 25808/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore contributivo)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi omessi e sanzioni dovuti alla Gestione commercianti per l'anno 2005. I giudici di merito hanno ritenuto prescritto il credito contributivo, fissando il dies a quo della prescrizione alla scadenza dei singoli termini di pagamento dei contributi e giudicando tardivo il primo atto interruttivo dell'ente, pervenuto al debitore il 12 gennaio 2011, quindi oltre il termine quinquennale. La corte territoriale ha inoltre escluso che la dichiarazione dei redditi potesse spostare in avanti l'inizio della prescrizione e ha negato la presenza di attività fraudolente o di occultamento doloso del debito. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 2935 c.c. e della normativa speciale sulla gestione commercianti, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, necessaria per l'accertamento del credito; secondo, violazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. e della medesima disciplina speciale, deducendo la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito da parte del contribuente fino alla dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione commercianti, il fatto costitutivo dell'obbligazione è la produzione del reddito da parte del lavoratore autonomo, mentre la dichiarazione dei redditi rileva solo come atto amministrativo di ricognizione; pertanto il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi. Nel caso concreto, essendo i contributi riferiti al 2005 e dovendo essere versati nelle scadenze indicate in sentenza, l'atto di messa in mora notificato il 12 gennaio 2011 era tardivo e non idoneo a interrompere la prescrizione. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché l'asserito occultamento doloso attiene a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la sentenza impugnata aveva escluso attività fraudolente e tale valutazione non era stata validamente aggredita in cassazione. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; disposto inoltre l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della gestione commercianti la Corte ribadisce che il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un accertamento di fatto dell'occultamento; in mancanza di una specifica censura sul punto, la doglianza è inammissibile.
L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2
Richiamati dall'ente come base della disciplina della gestione commercianti e dell'obbligazione contributiva, ma non ritenuti idonei a spostare la decorrenza della prescrizione oltre la scadenza del pagamento.
D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, conv. in L. n. 438 del 1992
Norma invocata per sostenere che l'accertamento del credito dipendesse dalla dichiarazione dei redditi; la Corte non ne accoglie l'interpretazione estensiva ai fini della decorrenza della prescrizione.
Per la Corte il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi dovuti.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 2
Richiamato per evidenziare che i contributi della gestione commercianti sono riscossi con modalità rateali annuali, con scadenze determinate.
È il parametro di deduzione dei primi due motivi, entrambi formulati come violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dalla Corte per ribadire che, se si vuole contestare un accertamento di fatto come l'assenza di occultamento doloso, occorre una censura nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi alla Gestione commercianti, il fatto costitutivo dell'obbligazione è la produzione del reddito, ma la prescrizione del credito previdenziale decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
- L'atto amministrativo di accertamento o di ricognizione del debito non differisce, di per sé, il dies a quo della prescrizione, salvo che sia prevista una specifica causa legale di sospensione o impedimento all'esercizio del diritto.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un accertamento in fatto sull'esistenza di una condotta fraudolenta del debitore; in sede di legittimità non è sufficiente una mera prospettazione in diritto se la sentenza di merito ha escluso l'occultamento.
- Una censura formalmente qualificata come violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto quando la doglianza investe, in realtà, l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
- Nei giudizi di cassazione, l'assenza di contestazione specifica dell'accertamento fattuale compiuto dalla corte territoriale rende inammissibile il motivo che pretenda di sovvertire quel giudizio senza indicare un vizio scrutinabile nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
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