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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13423/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un assistente di volo per avere, al termine del proprio turno e fuori dall'orario di sciopero, in un albergo di New York, inserito sotto la porta della stanza di due colleghi un foglio offensivo nei loro confronti, con riferimento al fatto che avevano coperto il volo di dipendenti aderenti allo sciopero. Il Tribunale, in rito Fornero, aveva ritenuto legittimo il recesso, applicando la tutela prevista dall'art. 18, quinto comma, l. 300/1970. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto il fatto disciplinarmente irrilevante perché estraneo allo svolgimento delle mansioni e all'orario di lavoro, configurandolo come mera critica, seppure volgare, a condotte collegate a relazioni sindacali; ha quindi annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione e riconosciuto un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma nel testo sono sviluppati soprattutto quattro profili: violazione di legge e omesso esame, per avere la Corte d'appello escluso la giusta causa nonostante la gravità della condotta e l'ammissione dei fatti da parte del lavoratore; nullità/motivazione apparente per il mancato esame delle prove; violazione dell'art. 18, quarto comma, l. 300/1970 per avere qualificato il fatto come non illecito e applicato la tutela reintegratoria; improcedibilità della domanda risarcitoria per la pendenza dell'amministrazione straordinaria, sostenendo che tale domanda spettasse al giudice fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla giusta causa mirasse a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, perché la Corte territoriale aveva svolto un giudizio di gravità della condotta e di rottura del vincolo fiduciario con motivazione congrua. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori per difetto di specificità e novità della deduzione. Ha poi respinto la censura sulla tutela reintegratoria, chiarendo che l'art. 18, quarto comma, si applica anche quando il fatto materiale sussiste ma è privo di illiceità, e che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sull'insussistenza del carattere illecito del fatto. Infine, ha escluso l'improcedibilità della domanda di accertamento dell'indennità risarcitoria, affermando che la cognizione del giudice del lavoro permane per le controversie sullo status del lavoratore, sull'impugnazione del licenziamento, sulla reintegrazione e sull'accertamento dell'indennità collegata alla tutela reale, anche se il datore è soggetto a procedura concorsuale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso come norma sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo le censure incentrate su una rivalutazione del fatto e sulla specificità dei motivi.

  • art. 2727 c.c.

    Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non assume ruolo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 2729 c.c.

    Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non assume ruolo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 2119 c.c.

    Usato come parametro della giusta causa di licenziamento; la Corte ribadisce che la relativa valutazione di gravità integra un apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla clausola elastica.

  • art. 1 l. n. 604/1966

    Citato dalla ricorrente nel quadro normativo del licenziamento; non centrale nella decisione.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    Applicato nel testo novellato: la Corte ribadisce che la tutela reintegratoria attenuata spetta anche quando il fatto materiale sussiste ma è privo di illiceità; esclude che la questione appartenga al giudice fallimentare quando si tratta di accertare il diritto del lavoratore alla tutela reintegratoria e all'indennità conseguente.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente nel primo motivo; non decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente nel primo motivo; non decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente nel primo motivo; non decisivo.

  • art. 7 l. n. 300/1970

    Richiamato per contestare la rilevanza disciplinare del fatto in assenza di codice disciplinare affisso; la Corte ritiene la doglianza infondata perché la condotta è stata ritenuta comunque estranea a fatti disciplinarmente rilevanti nei termini accertati dalla Corte d'appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità e novità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione; la Corte respinge la censura di motivazione generica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in cassazione; menzionata nel rito della decisione.

  • art. 24 l. fall.

    Richiamato insieme all'art. 52 l. fall. nel motivo sulla procedura concorsuale; la Corte esclude che ostino alla cognizione del giudice del lavoro nella specie.

  • art. 52 l. fall.

    La Corte precisa il riparto tra giudice del lavoro e giudice concorsuale: al secondo spettano le pretese di credito rilevanti ai fini del concorso, non l'accertamento dello status e della tutela reintegratoria.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato per delimitare la cognizione del giudice del lavoro; la Corte lo utilizza nel ragionamento sul riparto di competenza.

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla competenza/cognizione; non muta l'esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, quando implica l'apprezzamento della gravità concreta della condotta e della rottura del vincolo fiduciario, è un giudizio di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del controllo sulla corretta sussunzione nella clausola elastica e non può essere sostituito da una nuova valutazione dei fatti.
  • Il fatto disciplinare può rilevare ai fini della tutela reale anche se il fatto materiale è accertato, quando il giudice di merito lo ritenga privo di illiceità disciplinare; in tal caso ricorre l'ipotesi di "insussistenza del fatto contestato" rilevante per l'art. 18, quarto comma, l. 300/1970, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte.
  • Le condotte poste in essere fuori dall'orario di lavoro non sono automaticamente estranee al rilievo disciplinare, ma per essere sanzionabili devono essere valutate in concreto in relazione alla loro attitudine a compromettere il vincolo fiduciario e agli standards di comportamento esigibili nel rapporto di lavoro.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omessa ammissione di mezzi istruttori richiede specificità: occorre trascrivere o comunque indicare con precisione i mezzi non ammessi, il momento processuale della richiesta e la loro rilevanza, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nel rapporto tra giudice del lavoro e procedura concorsuale, restano devolute al giudice del lavoro le controversie che attengono allo status del lavoratore, all'impugnazione del licenziamento, alla reintegrazione e all'accertamento dell'indennità risarcitoria connessa alla tutela reale; al giudice concorsuale spettano invece le domande di credito che incidono sul concorso.
  • La domanda di accertamento del diritto all'indennità risarcitoria conseguente all'annullamento del licenziamento non si trasforma per ciò solo in una domanda di condanna riservata al giudice concorsuale, se è strumentale alla tutela della posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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