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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00596/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per IVA e imposte dirette relative all'anno 2004, fondato su ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di frutta e verdura e dalla cessione di mobili usati. Il ricorso articolava tre motivi: con il primo si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR, pur avendo riconosciuto la legittimità dell'accertamento induttivo e il rilievo della documentazione extracontabile rinvenuta, aveva poi annullato integralmente l'atto invece di limitarsi, semmai, a rideterminare il quantum; con il secondo si deduceva violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, assumendo che l'agenda rinvenuta presso il contribuente e la sua stessa dichiarazione sul ricarico del 100% integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti e imponessero al contribuente la prova contraria; con il terzo si lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poi rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo ritenendo errata la valutazione della CTR sulla natura e sulla forza probatoria della documentazione extracontabile e sulla percentuale di ricarico, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come norma sul sindacato di legittimità per vizi di motivazione e violazione di legge; il primo motivo è scrutinato sotto il profilo della motivazione apparente, il secondo sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    la documentazione extracontabile può costituire valido elemento indiziario ai fini dell'accertamento analitico-induttivo, se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma richiamata quale base dell'accertamento IVA e del relativo metodo analitico-induttivo.

  • art. 2697 c.c.

    una volta integrato il quadro presuntivo, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e di inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per affermare che appunti personali e documentazione extracontabile possono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la doglianza relativa alla violazione dei criteri di valutazione delle prove resta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

  • artt. 2709 e ss. c.c.

    richiamati per ricomprendere tra le scritture contabili anche i documenti che registrino in termini quantitativi o monetari singoli atti d'impresa o la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, gli appunti personali o la documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa possono costituire elementi indiziari idonei a sorreggere un accertamento analitico-induttivo, se consentono di desumere ricavi non dichiarati o una contabilità in nero.
  • Ai fini delle presunzioni semplici, la documentazione extracontabile non va svalutata aprioristicamente: se è idonea a integrare un quadro grave, preciso e concordante, sposta sul contribuente l'onere di dimostrare il contrario.
  • Quando la base presuntiva dell'accertamento comprende sia documenti extracontabili sia dichiarazioni rese dal contribuente in sede amministrativa, il giudice deve valutarli congiuntamente nella ricostruzione del margine di ricarico e del reddito imponibile.
  • La motivazione non è apparente se il ragionamento del giudice di merito, ancorché giuridicamente errato, consente comunque di ricostruire l'iter logico seguito per pervenire alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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