Cassazione Civile, Ordinanza n. 09480/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa da una lavoratrice nei confronti del Comune per far accertare la natura subordinata del rapporto di fatto intercorso nell'ambito di un programma di lavori socialmente utili. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda, ritenendo che la lavoratrice avesse svolto con continuità mansioni di cuoca nella mensa scolastica, in modo non riconducibile al progetto LSU, che prevedeva interventi diversi (assistenza domiciliare e scolastica, sistemazione strade, manutenzione beni). La Corte d'appello di Roma confermava, valorizzando l'inserimento stabile nell'organizzazione comunale, l'assoggettamento a ordini e direttive e l'assegnazione a un servizio istituzionale dell'ente, con applicazione dell'art. 2126 c.c. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 115 c.p.c. e della disciplina del rito del lavoro, sostenendo che i fatti non erano stati affatto incontestati e che era stata anche chiesta prova testimoniale; con il secondo denunciava la violazione del d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000, assumendo che la normativa sui lavori socialmente utili escluderebbe la qualificazione subordinata del rapporto e che, comunque, le attività svolte rientravano nel progetto.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso perché accoglie l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività sollevata dalla controricorrente. Dagli atti risulta che la sentenza impugnata era stata notificata al Comune il 7 aprile 2022 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 9 giugno 2022, oltre la scadenza del termine breve, spirato il 6 giugno 2022. Pertanto, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È invocato dal ricorrente per sostenere che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato non contestati fatti invece specificamente contestati in giudizio.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina processuale applicabile, ma senza una specifica interpretazione nel merito da parte della Corte di cassazione.
Richiamati per contestare la valutazione della Corte d'appello sulla dedotta non contestazione dei fatti e sul contraddittorio nel rito del lavoro.
d.lgs. n. 468/1997
Il ricorrente ne deduce una lettura secondo cui la disciplina dei lavori socialmente utili escluderebbe la configurabilità di un rapporto subordinato.
Richiamato congiuntamente al d.lgs. n. 468/1997 quale normativa regolante i lavori socialmente utili.
Richiamato dalla Corte territoriale per affermare che, anche nell'ambito dei lavori socialmente utili, il rapporto può in concreto presentare caratteri di subordinazione con gli effetti previsti per il lavoro di fatto.
È la base normativa dell'inammissibilità, poiché il ricorso è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
Citato in relazione al procedimento camerale e alla mancata replica del Comune all'eccezione di tardività.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto nel caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, a prescindere dalla fondatezza dei motivi dedotti.
- L'eccezione di tardività del ricorso, se risultante dagli atti, è assorbente rispetto all'esame nel merito dei motivi di impugnazione.
- La disciplina dei lavori socialmente utili non impedisce, in astratto, che il rapporto assuma in concreto i caratteri della subordinazione se l'attività svolta, le modalità di inserimento e l'assoggettamento al potere direttivo dell'ente lo dimostrano.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese di legittimità e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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