Cassazione Civile, Sentenza n. 22132/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa all'applicazione congiunta, per il ritardato versamento dell'accisa (mese di ottobre 2018), della sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e dell'indennità di mora (6%) prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, per il ritardo nel versamento dell'accisa, si applicasse l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1995 e non l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, considerando l'indennità di mora come sanzione escludente la cumulabilità; l'Agenzia delle Dogane ha impugnato tale decisione in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane. Ha qualificato l'indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 come di natura risarcitoria (non sanzionatoria) e, pertanto, cumulabile con la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e con gli interessi di mora richiamati dallo stesso art. 3, comma 4. Avendo la sentenza impugnata errato nel ritenere la natura sanzionatoria dell'indennità e nell'escluderne la cumulabilità, la Cassazione ha cassato la sentenza della C.T.R. e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha compensato le spese processuali tra le parti costituite e non ha pronunciato sulle spese relative agli intimati che non si sono difesi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Norma sanzionatoria applicabile al ritardo nel versamento; la Corte ritiene che la sanzione dell'art. 13 sia cumulabile con l'indennità di mora prevista per le accise
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4
Prevede indennità di mora in misura fissa (6%) e interessi determinati con riferimento al tasso per il pagamento differito dei diritti doganali; la Corte la interpreta come misura di natura risarcitoria, finalizzata a reintegrare il danno subito dall'Erario per il ritardo, e cumulabile con la sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14
Citato a confronto: disciplina diversa (restituzione) non pertinente alla natura risarcitoria dell'indennità di mora, per la Corte con presupposti differenti rispetto all'art. 3, comma 4
T.U. doganale, art. 79 (TULD)
Riferimento per la determinazione del tasso degli interessi richiamati dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1995; gli interessi richiamati non sono quelli civilistici di cui all'art. 1284 c.c.
Richiamata nella motivazione storica e sistematica per spiegare la finalità di armonizzazione della disciplina sanzionatoria, ma non idonea a travolgere la qualificazione normativa e giurisprudenziale dell'indennità di mora sulle accise
Codice di procedura civile, artt. 360, 366, 369, 370, 360-bis
art. 360, art. 366, art. 369, art. 370, art. 360-bis cod. proc. civ.
Norme procedurali richiamate per valutare ammissibilità e regolarità del ricorso per cassazione (relata di notifica, autosufficienza, specificazione degli atti impugnati, requisito della manleva rispetto alla giurisprudenza)
Massime di principio
- L'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 per il ritardo nel versamento dell'accisa ha natura risarcitoria e quindi è cumulabile con la sanzione applicabile ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997; in casi analoghi è quindi possibile richiedere sia l'indennità che la sanzione
- Gli interessi richiamati dall'art. 3, comma 4 (per il pagamento differito dei diritti doganali) vanno calcolati con il tasso previsto dall'ordinamento doganale (art. 79 TULD) e non con il tasso civilistico ex art. 1284 c.c.
- La cumulabilità non viola in linea di principio i principi di uguaglianza e proporzionalità, dato che l'indennità è finalizzata a reintegrare un danno peculiare derivante dal mancato tempestivo utilizzo delle risorse erariali nel settore accise
- La configurazione risarcitoria dell'indennità giustifica la sua applicazione indipendentemente dall'ulteriore applicazione di sanzioni quale l'art. 13 D.Lgs. 471/1997; pertanto in presenza di ritardo accertato dovranno essere richiesti interessi + indennità e, se configurabile, anche la sanzione
- Nei ricorsi in Cassazione è importante osservare i requisiti procedurali (relata di notifica, specificazione dei documenti e dei motivi, autosufficienza) ma la Corte può ritenere il ricorso procedibile anche se alcune formalità non sono in perfetto ordine, quando la documentazione è acquisibile o presente negli atti
- Circostanze fattuali che giustificano il ritardo (es. sequestri di saldi) possono spiegare il ritardo ma non escludono automaticamente l'obbligo di pagamento di indennità e interessi, salvo diversa valutazione di causa e prove contrarie
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