Cassazione Civile, Ordinanza n. 23997/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero, scarcerato da un istituto penitenziario, riceveva un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bolzano e un contestuale decreto di trattenimento presso un CPR. Impugnato il provvedimento davanti al Giudice di pace, il ricorso veniva rigettato. In sede di cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, la violazione di norme processuali e sostanziali (art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 132 c.p.c., art. 29 Cost., artt. 13 e 19 d.lgs. 286/1998, art. 1, comma 36, l. 76/2016, art. 8 CEDU e direttiva 2008/115/CE), lamentando anche motivazione apparente. Tuttavia, prima dell'esame del merito, la Corte rilevava che il ricorso per cassazione non risultava validamente notificato al Prefetto di Bolzano, nonostante l'ordine di rinnovazione impartito con decreto presidenziale, essendo stata prodotta una notifica eseguita invece al Prefetto di Pavia e per altro procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notifica del ricorso per cassazione al Prefetto di Bolzano non fosse stata validamente eseguita neppure dopo l'assegnazione del termine per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; poiché la rinnovazione non era stata compiuta correttamente entro il termine perentorio, non poteva essere concessa un'ulteriore proroga e il ricorso era quindi inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le amministrazioni intimate non si sono difese con controricorso. La procedura è stata ritenuta esente da contributo unificato, senza applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene evocato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione, ma il ricorso viene definito in rito prima dell'esame del motivo.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito della censura.
Sono richiamati come norme sulla valutazione delle prove, senza esame nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
È richiamato in relazione alla motivazione della decisione impugnata; la Corte non valuta la censura perché il ricorso è inammissibile.
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione disposta a norma di questa disposizione, quando riguardi un ricorso per cassazione, comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo che intervenga una valida notifica prima della declaratoria.
art. 29 Cost.
È menzionato dal ricorrente tra i parametri invocati, ma non è oggetto di valutazione nel merito.
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione del decreto di espulsione, ma la Corte non esamina la doglianza nel merito.
art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate, senza scrutinio nel merito.
È richiamato dal ricorrente, ma resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 8 CEDU
È richiamato dal ricorrente, ma non viene esaminato nel merito.
direttiva 2008/115/CE
È richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina del rimpatrio degli stranieri, ma non viene scrutinata per l'inammissibilità del ricorso.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude ogni statuizione su questo profilo perché la procedura è esente dal pagamento del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, in sede di ricorso per cassazione, il giudice ordina la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. per un vizio di nullità della notifica, la mancata o inesatta rinnovazione entro il termine assegnato determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il termine concesso per la rinnovazione della notificazione è perentorio: non può essere accordato un ulteriore termine per il medesimo adempimento, salvo che intervenga una valida notificazione prima della declaratoria di inammissibilità.
- La validità della notifica va verificata con riferimento al destinatario effettivamente indicato dal provvedimento impugnato; una notifica eseguita verso un diverso ufficio o per diverso procedimento non sana il vizio.
- In presenza di una causa decisa in rito per difetto di valida notificazione del ricorso per cassazione, la Corte non entra nell'esame dei motivi sostanziali o processuali dedotti dal ricorrente.
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