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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34349/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso spettante a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica propose opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 contro il decreto, ma il Tribunale di Roma la dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del visto del PM risultante dal registro informatico. Con il ricorso per cassazione la Procura denunciò: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le schermate SICID non provassero la comunicazione nelle forme di legge, pur essendo l’ufficio dotato di PEC; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul PM la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso ha ritenuto il ricorso comunque non idoneo a superare il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale aveva deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si applica il rito sommario e il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di comunicazione/notificazione, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. La Corte ha quindi affermato che, comunque, l’opposizione era tardiva anche rispetto al termine lungo. Nessuna regolazione delle spese, per la natura del ricorrente e per la mancata costituzione dell’intimato; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rimediabile con opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso; la disciplina dell’opposizione va letta in coordinamento con il rito previsto per le controversie in materia di spese di giustizia.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato anche al pubblico ministero ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario; il decreto di liquidazione è trattato in modo assimilabile a un provvedimento monocratico appellabile nel sistema delle impugnazioni.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato in via analogica per la natura impugnatoria e per il termine breve decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del decreto, applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di ritualità della comunicazione degli atti processuali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova sulla comunicazione e sulla conoscibilità dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Esclusa, nel caso concreto, la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca una sommaria e chiara esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter comprendere direttamente la vicenda sostanziale e processuale senza dover ricostruire il thema decidendum dai soli motivi.
  • L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
  • La mancata prova di una rituale comunicazione non esclude, di per sé, la tardività dell’opposizione, quando risulti comunque decorso il termine lungo di impugnazione.
  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile anche quando la decisione impugnata risulti conforme all’orientamento consolidato della Corte, salvo che il ricorrente fornisca argomenti idonei a determinarne il superamento.
  • Nel riparto dell’onere probatorio sulla tempestività dell’impugnazione rileva, in concreto, la dimostrazione della data utile da cui far decorrere il termine, ma resta comunque decisivo il rispetto del termine lungo quando quello breve non sia dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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