Cassazione Penale, Sentenza n. 3702/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di un terreno, deducendo violazione dell'art. 256-bis, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 e delle norme del codice civile (artt. 2251-2290, con riferimento all'autonomia patrimoniale della società semplice). La difesa sosteneva che il terreno era di proprietà della societa' semplice e che, per l'art. 256-bis comma 5, la confisca poteva riguardare solo beni di proprietà dell'autore o del concorrente, escludendosi la rilevanza della mera disponibilità di fatto; inoltre la società semplice godrebbe di autonomia patrimoniale distinta da quella dei soci e i beni sociali non potrebbero essere aggrediti dai creditori dei soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha osservato che la questione non era la separazione patrimoniale in astratto, ma la riconduzione del patrimonio sociale ai soci in ragione della natura di "mero schermo" della struttura societaria: assoluta coincidenza tra le persone dei condannati e della compagine sociale e mancanza di elementi che dimostrassero un autonomo interesse societario contrario alla commissione del reato. Di conseguenza il terreno è stato considerato come riconducibile ai soggetti condannati e sottoponibile a confisca ai sensi dell'art. 256-bis d.lgs. 152/2006. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando anche la sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256-bis
La norma condiziona la confisca del terreno sul quale è commesso il reato al fatto che esso sia di proprietà dell'autore o del concorrente. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, pur essendo formale la proprietà societaria, il terreno potesse essere attribuito ai soci condannati quando la struttura societaria sia un "mero schermo" e non vi siano elementi di autonomia societaria.
artt. 2251-2290 (società semplice); art. 2270
Le norme sulla società semplice prevedono autonomia patrimoniale della società e conseguenze limitate per i creditori dei singoli soci (art. 2270 sulla liquidazione della quota). Tuttavia la Corte ha precisato che tale autonomia non è inviolabile se la società è solo un involucro e manca qualsiasi elemento di autonomia operativa o di interesse societario contrario all'illecito: in tal caso i beni sociali possono essere fatti rientrare nella disponibilità dei soci ai fini della confisca.
art. 110; art. 256-bis commi 1 e 3 (reato contestato ai soci)
Gli articoli indicano la responsabilità penale per il concorso nel reato ambientale e la possibilità di misure come la confisca. La Corte ha dato rilievo al fatto che i soci sono stati condannati per tali reati, giustificando l'attribuzione del bene ai condannati.
Prevede le conseguenze per ricorso inammissibile in Cassazione. La Corte ha applicato tale norma disponendo la condanna della ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata per motivare la declaratoria d'inammissibilità e per escludere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa grave; è stata comunque ritenuta fondata la sanzione pecuniaria equitativamente fissata.
Massime di principio
- La semplice forma societaria (anche società semplice) non garantisce automaticamente la protezione dei beni sociali dalla confisca se la società è solo un "mero schermo" per i soci: la sostanza della struttura e la concreta autonomia operativa e patrimoniale devono essere dimostrate.
- Per impedire l'attribuzione di beni sociali ai soci ai fini della confisca è necessario fornire elementi probatori che attestino l'effettiva autonomia dell'impresa (esistenza di capitali propri, contabilità separata, autonomie decisionali, interessi societari effettivi e contrari all'illecito).
- La disponibilità di fatto di un bene non è l'unico criterio: se la compagine societaria coincide con gli autori del reato e manca qualunque evidenza di autonomia societaria, il bene societario può essere imputato ai soci ai sensi dell'art. 256-bis.
- In sede di impugnazione in Cassazione occorre valutare la sussistenza di motivi nuovi o errori di diritto rilevanti; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).
- Per resistere efficacemente a provvedimenti di confisca bisogna documentare, già nei precedenti gradi, l'indipendenza societaria con prove concrete e circostanziate, non semplici enunciazioni formali del tipo societario.
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