Cassazione Civile, Ordinanza n. 04961/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di definizione agevolata di una lite tributaria pendente ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011. La contribuente aveva impugnato il diniego davanti ai giudici tributari, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva confermato il rigetto dell'istanza. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso i presupposti della definizione agevolata sia perché aveva calcolato il valore della lite includendo interessi e sanzioni, sia perché aveva ritenuto che la lite non fosse più pendente al momento della domanda. Il secondo motivo, rimasto assorbito, non è esaminato nel dettaglio nel testo; dall'impostazione della decisione emerge però che la resistente aveva richiamato questioni assorbite in appello, tra cui la pretesa inapplicabilità della disciplina alle impugnazioni di cartelle che non costituiscano il primo atto impositivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto fondato il primo motivo su entrambe le rationes decidendi: quanto al valore della lite, ha affermato che deve essere calcolato al netto di interessi e sanzioni, secondo il rinvio all'art. 16 L. n. 289/2002 e coerentemente con l'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992; quanto alla pendenza della lite, ha osservato che al momento della domanda di condono non era ancora spirato il termine per ricorrere per cassazione contro la sentenza della CTR, sicché la controversia era ancora pendente. Ha inoltre rilevato che le eccezioni richiamate dall'Agenzia nel controricorso erano assorbite e non potevano essere fatte valere con ricorso incidentale condizionato, poiché su di esse il giudice di merito non aveva pronunciato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
La disciplina della definizione agevolata va applicata verificando correttamente i presupposti di valore e di pendenza della lite; il rinvio alla disciplina della lite pendente impone di escludere dal valore gli interessi e le sanzioni e di considerare pendente la controversia finché non sia spirato il termine per l'impugnazione della sentenza.
per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo
La norma, richiamata dalla disciplina del 2011, individua il criterio di calcolo del valore della lite al netto di interessi e sanzioni, salvo il caso di sanzioni non collegate al tributo.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 546/1992
La disciplina del valore della lite nel processo tributario, ai fini del contributo unificato, conferma che il valore va determinato al netto di sanzioni e interessi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro di denuncia della violazione e falsa applicazione di legge.
La parte ricorrente ha depositato memoria difensiva nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata della lite tributaria, il valore della controversia si determina assumendo come base la sola imposta contestata in primo grado, con esclusione di interessi e sanzioni collegate al tributo.
- La pendenza della lite va valutata al momento della presentazione dell'istanza di definizione: la controversia resta pendente finché non sia decorso il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza che ha definito il grado precedente.
- Le eccezioni non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di merito non possono essere riproposte con ricorso incidentale condizionato, perché manca una decisione su cui innestare l'interesse all'impugnazione; il loro riesame resta affidato, se del caso, al giudizio di rinvio.
- La parte totalmente vittoriosa in appello può proporre ricorso incidentale solo per far valere questioni effettivamente decise contro di essa, non per censurare mere questioni assorbite.
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