Cassazione Civile, Ordinanza n. 00269/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di due consistenti crediti per tributi e contributi, con quote privilegiate e chirografarie, comprensive di sorte, interessi, aggio e spese. Il giudice delegato aveva escluso parte dei crediti ritenendoli prescritti o non dovuti, soprattutto per difetto di prova della notifica di alcuni atti e degli estratti di ruolo. In opposizione, il Tribunale aveva ammesso solo in parte i crediti, riconoscendo per alcune cartelle solo la sorte capitale e negando aggio, interessi di mora e diritti di notifica per mancata documentazione della notifica; per altre posizioni aveva ritenuto insufficiente la produzione cartacea delle ricevute PEC; per altre ancora aveva ritenuto non provata la corrispondenza tra avvisi di ricevimento e avvisi di addebito, con conseguente prescrizione del credito. In Cassazione l'agente della riscossione ha dedotto tre motivi: violazione dell'art. 29, lett. f), d.l. 78/2010 per il mancato riconoscimento di aggio e interessi di mora su avvisi di accertamento che, secondo la ricorrente, avrebbero avuto efficacia anche di cartella; violazione dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 per il disconoscimento della prova documentale cartacea delle notifiche PEC; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la ritenuta mancata prova della corrispondenza tra avvisi di ricevimento e avvisi di addebito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto privo di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva trascritto né indicato specificamente gli avvisi di accertamento né la loro collocazione negli atti; inoltre dal decreto non emergeva che si trattasse di accertamenti esecutivi. Il secondo motivo è stato inammissibile perché non ha aggredito la ratio decidendi del Tribunale, fondata non sulla natura cartacea del documento ma sull'intrinseca insufficienza probatoria della riproduzione a stampa delle notifiche PEC. Il terzo motivo è stato inammissibile perché mirava soltanto a una diversa valutazione del fatto, mascherando una censura di merito sotto gli artt. 115 e 116 c.p.c., norme che non consentono di rimettere in discussione il prudente apprezzamento del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché il fallimento intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, lett. f), d.l. 78/2010
richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli avvisi di accertamento avrebbero inglobato le funzioni di ruolo e cartella e legittimato aggio e interessi di mora; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo
norma di conversione del d.l. 78/2010 richiamata nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica come requisito di specificità/autosufficienza del ricorso, imponendo di trascrivere o indicare in modo puntuale il documento su cui si fonda la censura
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. in tema di deposito/individuazione degli atti e documenti rilevanti
richiamato nel secondo motivo per sostenere la valenza probatoria della produzione cartacea di comunicazioni e ricevute PEC
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nella rubrica del secondo e terzo motivo, ma la Corte rileva che la censura non integra un vero error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel secondo e terzo motivo; la Corte non ne ammette l'uso per rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito
la Corte ribadisce che la loro violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non quando si contesti solo la valutazione del materiale probatorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censura la valutazione di un documento o di un atto deve rispettare il requisito di autosufficienza: il documento deve essere trascritto, prodotto o comunque puntualmente localizzato nel ricorso, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La censura per violazione di legge non può essere costruita in modo astratto: se la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova di un fatto storico, il ricorrente deve confrontarsi con quella specifica ratio decidendi, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le doglianze formalmente veicolate tramite gli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando, in realtà, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione alla prova di un valore legale diverso da quello previsto; non quando si contesti il mero apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
- In sede di verifica del passivo, la prova della notificazione degli atti presupposto e dei titoli di riscossione deve essere rigorosa; in difetto, il credito per accessori o per voci correlate può essere escluso o ritenuto non provato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00158/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00159/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00160/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00161/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00175/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00176/2025 del 07/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →