Cassazione Civile, Ordinanza n. 19001/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente che percepiva una pensione integrativa aveva chiesto, prima all'ente erogatore/sostituto d'imposta e poi all'Amministrazione finanziaria, una certificazione sull'importo delle imposte dovute e sull'aliquota applicabile, per poter successivamente presentare domanda di rimborso dell'eventuale eccedenza versata. L'INPS aveva negato l'applicazione del previgente criterio di tassazione e l'Agenzia delle Entrate non aveva risposto, con formazione di un preteso silenzio-rifiuto. Il contribuente aveva quindi impugnato sia il diniego dell'INPS sia il silenzio dell'Agenzia; la CTP aveva accolto solo in parte e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, perché non vi era un atto impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 546/1992, né una domanda di rimborso sufficientemente specifica; (2) la irrilevanza della qualità di ex dipendente pubblico del contribuente ai fini della disciplina fiscale applicabile; (3) l'erronea interpretazione della normativa transitoria del d.lgs. 252/2005 in tema di previdenza complementare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'istanza presentata dal contribuente non integrava una valida domanda di rimborso idonea a far sorgere un silenzio-rifiuto impugnabile, perché era rivolta in realtà all'INPS e non conteneva la precisa individuazione degli importi e dei versamenti asseritamente indebiti. Da ciò ha tratto la conseguenza che la controversia non poteva essere proposta. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c.; le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992
L'impugnabilità del silenzio-rifiuto presuppone una vera domanda di rimborso rivolta all'Amministrazione finanziaria e contenente una richiesta specifica e circostanziata di somme determinate.
Richiamato insieme all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 quale disciplina dei rimborsi tributari, ma nel caso concreto l'istanza non era idonea a far sorgere un rimborso azionabile.
La domanda di rimborso deve essere specifica e completa degli elementi necessari a verificare l'eventuale indebito; in mancanza, non si forma un silenzio-rifiuto impugnabile.
art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005
Motivo assorbito; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla disciplina transitoria della previdenza complementare.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
Motivo assorbito; non esaminato nel merito.
art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005
Motivo assorbito; non esaminato nel merito.
art. 64, comma 2, L. n. 144/1999
Richiamato nel terzo motivo di ricorso come norma di coordinamento della disciplina previdenziale, ma senza decisione sul punto per assorbimento.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha cassato senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del primo motivo, dedotto come error in procedendo per mancata rilevazione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi secondo e terzo, dedotti come violazioni di legge sostanziale.
Massime di principio
- Una domanda di rimborso tributario è idonea a fondare il silenzio-rifiuto impugnabile solo se contiene la precisa individuazione dei versamenti asseritamente indebiti e degli importi chiesti in restituzione; una istanza generica o meramente preparatoria non basta.
- Se l'istanza è rivolta a un soggetto diverso dall'Amministrazione finanziaria competente e mira soltanto a ottenere una certificazione o elementi propedeutici a una futura domanda, non si forma un silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice tributario.
- L'assenza, nell'istanza, degli elementi essenziali per verificare l'eventuale indebito rende la domanda giuridicamente invalida e il vizio non è sanabile con il successivo deposito documentale in giudizio.
- Quando la causa è stata proposta in difetto originario del presupposto processuale dell'azione, la cassazione può avvenire senza rinvio perché la controversia non avrebbe potuto essere introdotta; i motivi restanti restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18951/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18952/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18953/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18956/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18957/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18958/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →