Cassazione Civile, Ordinanza n. 16844/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiata)
La controversia
La controversia nasce da un parto avvenuto in una struttura sanitaria privata, nel corso del quale la neonata avrebbe subito una grave sofferenza fetale ipossico-ischemica e, dopo la nascita, lesioni cerebrali irreversibili con paralisi cerebrale infantile, grave deficit motorio, grave deficit intellettivo ed epilessia sintomatica. I genitori agirono contro medici, ostetriche, ASL e casa di cura chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado fu riconosciuta la responsabilità della sola casa di cura per il 60%, con esclusione di medici e ostetriche. In appello fu confermata la responsabilità della struttura; fu inoltre riconosciuto un ulteriore danno patrimoniale futuro per spese di assistenza alla figlia, ma fu negato il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica. La danneggiata, divenuta maggiorenne, ricorse in cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sul risarcimento del danno e sulle presunzioni, per avere la Corte d’appello escluso il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa, nonostante l’invalidità totale dalla nascita; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul preteso danno patrimoniale in proprio per le spese di assistenza perpetua dopo la maggiore età. La resistente contestò anche la regolarità formale del ricorso, perché notificato in formato digitale con firma digitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di nullità del ricorso per la firma digitale. Ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione d’appello che aveva ricondotto automaticamente al solo danno biologico la totale perdita, dalla nascita, della capacità lavorativa generica della danneggiata, escludendo il danno patrimoniale futuro: in presenza di invalidità totale e irreversibile, la perdita della capacità di guadagno va risarcita anche come danno patrimoniale, pur in assenza di precedente attività lavorativa, potendo la liquidazione avvenire, in mancanza di prova rigorosa del reddito, anche con criteri residuali come il triplo dell’assegno sociale. Ha invece rigettato il secondo motivo, osservando che la domanda sul costo dell’assistenza vita natural durante era stata affrontata dalla Corte d’appello in modo unitario e che il ricorso era generico, non indicando i criteri di liquidazione offerti e disattesi né la sorte di eventuali prestazioni assistenziali. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al primo motivo e rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per nuova liquidazione del danno patrimoniale da perdita totale della capacità di lavoro.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali sulla liquidazione del danno patrimoniale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene invocato per denunciare l’omessa pronuncia sulla domanda di danno patrimoniale per assistenza
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; la censura è però respinta perché la doglianza è ritenuta generica
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle presunzioni
artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c.
richiamati come norme sul risarcimento del danno e sui criteri di liquidazione, in particolare del danno patrimoniale futuro
richiamati per sostenere il ricorso a presunzioni semplici nella prova del danno patrimoniale
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato per escludere l’improcedibilità del ricorso notificato telematicamente
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato per la conformità della copia informatica/analogica dell’atto notificato
indicato come possibile criterio di liquidazione del danno futuro mediante rendita vitalizia
Massime di principio
- La perdita totale e irreversibile della capacità lavorativa, quando conseguenza di un fatto illecito sanitario, non può essere automaticamente assorbita nel solo danno biologico: essa integra anche un danno patrimoniale futuro da perdita della capacità di guadagno, risarcibile autonomamente.
- Il danno patrimoniale futuro può essere riconosciuto anche a favore di chi non abbia mai svolto attività lavorativa né percepito reddito, purché sia accertata la ragionevole probabilità che, senza l’illecito, avrebbe potuto conseguire un reddito; in mancanza di prova rigorosa, il giudice può ricorrere a criteri equitativi residuali.
- Quando la menomazione è totale e permanente fin dalla nascita, la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica perde rilievo decisivo: la lesione incide in modo definitivo sulla capacità di produrre reddito e deve essere considerata nella liquidazione del danno patrimoniale.
- Il danno da necessità di assistenza personale permanente è un danno patrimoniale che va liquidato distinguendo tra pregiudizio già maturato e pregiudizio futuro; per il passato occorre prova della spesa effettivamente sostenuta, per il futuro la liquidazione deve avvenire mediante capitalizzazione o rendita, con detrazione delle prestazioni pubbliche che coprano il medesimo pregiudizio.
- L’eccezione di nullità del ricorso per cassazione notificato in formato digitale non è fondata quando l’atto sia coerentemente sottoscritto digitalmente e la controparte si sia costituita senza disconoscere la conformità o la firma dell’atto notificato.
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