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Sentenza

Sentenza n. 6006/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente e liquidato le spese di primo grado in 400 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante, vittoriosa nel giudizio di primo grado volto all’attribuzione della Carta elettronica del docente per l’importo di 2.500 euro, ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta simbolica e non adeguata. Ha sostenuto che l’importo fosse inferiore ai minimi previsti dai parametri forensi dei d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, invocandone l’asserita inderogabilità. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 26 e 88 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 117 Cost., nonché il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la mera serialità della controversia non potesse giustificare una liquidazione manifestamente ridotta. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di 1.189 euro, oltre oneri di legge, in favore del difensore antistatario.

La decisione

L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite e nella loro eventuale compensazione, ma, quando condanna la parte soccombente, deve considerare i parametri del d.m. n. 55/2014, valutando le caratteristiche, l’importanza, la difficoltà, il valore della controversia, l’attività svolta, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni. I parametri ministeriali non costituiscono minimi tariffari inderogabili, poiché le tariffe professionali sono state abrogate; il giudice può discostarsene, purché motivi lo scostamento quando sia apprezzabile e rilevante. L’unico limite legale è rappresentato dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR aveva motivato la riduzione a 400 euro soltanto con il carattere seriale della controversia, senza spiegare adeguatamente la quantificazione né la compensazione parziale. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, anche perché la serialità non giustifica di per sé una riduzione e può, nel caso di reiterata resistenza dell’amministrazione a pretese già riconosciute illegittimamente, aggravare la posizione dell’amministrazione. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate equitativamente in 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, considerato il parziale accoglimento e il fatto che l’importo riconosciuto fosse inferiore a quello richiesto.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 55/2014

    il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    I parametri ministeriali orientano la liquidazione delle spese, ma non stabiliscono minimi tariffari inderogabili; il giudice può discostarsene motivatamente, soprattutto in caso di scostamento rilevante.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    Rileva, insieme all’art. 4, per la determinazione dei compensi giudiziali secondo le caratteristiche e la difficoltà dell’attività svolta e il valore della controversia.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Costituisce l’unico limite legale richiamato dal giudice alla libertà di discostarsi dai parametri: non possono essere liquidate somme simboliche e non consone al decoro professionale.

  • art. 9, comma 1, l. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo la permanenza di minimi tariffari legalmente inderogabili.

  • art. 13 l. 247/2012

    Prevede la pattuizione del compenso professionale e, in mancanza di accordo scritto, il ricorso ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo e consente al giudice di determinarle secondo la soccombenza e le circostanze del caso.

  • art. 47 CDFUE

    Il principio di tutela giurisdizionale effettiva impone di evitare una liquidazione delle spese tale da compromettere concretamente il ristoro dei costi sostenuti per accedere alla giustizia.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La motivazione della liquidazione delle spese non può condurre a un rimborso manifestamente inadeguato quando ciò incida sull’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

Massime di principio

  • I parametri forensi ministeriali costituiscono criteri di orientamento per la liquidazione giudiziale delle spese, ma non integrano minimi tariffari inderogabili dopo l’abrogazione delle tariffe professionali; il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente gli scostamenti apprezzabili e rilevanti.
  • La liquidazione giudiziale delle spese non può consistere in una somma meramente simbolica e non conforme al decoro professionale, in applicazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.
  • La mera serialità del contenzioso non costituisce, di per sé, una motivazione sufficiente per ridurre drasticamente le spese di lite; il giudice deve indicare i criteri concreti utilizzati per la quantificazione o per l’eventuale compensazione.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, se priva di congrua motivazione e tale da non assicurare un concreto ristoro dei costi necessari per ottenere tutela, può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese deve essere esercitata considerando tutte le circostanze concrete della controversia, inclusi la difficoltà e l’impegno dell’attività difensiva, il valore e la natura della causa e il comportamento processuale dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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