Sentenza del 12/07/2018 n. 18401 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Componenti negative del reddito d'impresa - Spese di acquisizione dei beni mobili - Esercizio di competenza - Data di consegna o spedizione - Riferimento - Necessità - Data di ricezione della fattura - Irrilevanza - Detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale contestando: l'indeducibilità di costi relativi all'acquisto di monete d'oro, sostenendo che la loro annotazione nel libro giornale fosse sufficiente a provarne l'esistenza; l'imputazione all'esercizio 1991 di cinque fatture emesse nel dicembre 1990, affermando che non era stata verificata la data di effettiva entrata della merce in magazzino; e il ricorso all'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi, ritenuto illegittimo perché la contabilità era formalmente regolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la sola annotazione nel libro giornale non prova l'effettivo sostenimento del costo, che grava sul contribuente; i costi relativi a beni mobili devono essere imputati all'esercizio di competenza, individuato in base alla data di consegna o spedizione, e non alla data di ricezione della fattura. La censura sulla mancata verifica della consegna nel 1991 è stata dichiarata inammissibile perché nuova, fondata su una questione di fatto e non adeguatamente provata. È stato inoltre ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti, come le percentuali di ricarico dichiarate negli esercizi precedenti e la consistenza patrimoniale dell'impresa. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, nella numerazione anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione.
Il costo deve essere imputato all'esercizio di competenza determinato dalla consegna o spedizione del bene. La data di ricezione della fattura non è decisiva e il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio in cui dedurre il costo.
I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore.
Il libro giornale non costituisce, da solo, prova a favore dell'imprenditore della veridicità dei costi annotati. Il contribuente deve fornire ulteriori elementi documentali o probatori sull'effettivo sostenimento della spesa.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere di dimostrare l'esistenza, l'inerenza e la corretta imputazione temporale dei costi dedotti grava sul contribuente che ne chiede la deduzione.
Art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973
L'Amministrazione finanziaria può procedere a un accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità è formalmente regolare, purché disponga di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza o attendibilità dei dati dichiarati.
La regolare tenuta delle scritture contabili rileva sul piano formale, ma non rende automaticamente deducibili i costi non adeguatamente documentati o provati.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per introdurre o rivalutare circostanze meramente fattuali, come la data effettiva di consegna della merce, soprattutto se la questione non è stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito.
Massime di principio
- Per dedurre un costo d'impresa non basta registrarlo in contabilità: occorre conservarne la documentazione e dimostrarne l'effettivo sostenimento, l'inerenza all'attività e l'importo.
- I costi relativi a beni mobili devono essere imputati all'esercizio in cui avviene la consegna o spedizione, indipendentemente dalla data di emissione o ricezione della fattura.
- Se il contribuente sostiene che la consegna è avvenuta in un esercizio diverso da quello risultante dai documenti, deve allegare e provare tempestivamente tale circostanza con elementi oggettivi, come documenti di trasporto, registri di magazzino o evidenze di carico.
- Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo: l'Amministrazione può contestare i dati dichiarati sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile introdurre questioni nuove o chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- La corretta imputazione temporale dei costi serve a impedire che il contribuente scelga l'esercizio fiscalmente più conveniente, alterando il risultato reddituale mediante lo spostamento di costi e ricavi.
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